arti. 1 esigenze sostitutive

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  1. labicana
     
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    piu' la leggo e piu' mi impiccio...il giudice di trani non c'entra niente
    Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l'opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza stessa che, per l'autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza. Dunque, per concludere sul punto, l'apposizione del termine per " ragioni sostitutive " è legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

    comunque e' sempre la stessa storia...si rimanda per la verifica delle prove e delle testimonianze poiche' i giudici d'appello non ne hanno tenuto conto in quanto si sono aggangianti alla sentenza della consulta che voleva il nome del sostituto
    quello scritto in rosso, cosa vuol dire?non capisco, parla di legittimita' prospettato...ma da chi? :wacko:

    poi ,altra cosa si legge nella prima riga l'opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella
    ma come cavolo e' che un collegio puo' dare un interpretazione DIVERSA DA UN ALTRO COLLEGIO DELLA STESSA CORTE?
    ma la cassazione non fa giurisprudenza?
    questa e' proprio una schifezza!

    Edited by labicana - 16/3/2011, 16:19
     
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  2. renato733
     
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    quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)
    MA SONO COSARELLE SCRITTE NEL CONTRATTO,ZONA SUD 1 ,MANSIONE PORTALETTERE ,E LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DEGLI ASSENTI,CIOè IN PRATICA PER STI SIGNORI ANCHE SE FAI 10 ZONE COME LE HA FATTE MIA MOGLIE PERMNADARE QUALCUNO IN FERIE E TUTTO IN ORDINE,ANCHE SE DA TABELLA ORGANICA MANCAVANO DUE SCORTE PIù UN PORTALETTERE OENSIONATO DA DUE GIRONI.BEATI LORO SE LA PENSANO COSì.

    oi ,altra cosa si legge nella prima riga l'opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella
    ma come cavolo e' che un collegio puo' dare un interpretazione DIVERSA DA UN ALTRO COLLEGIO DELLA STESSA CORTE?
    ma la cassazione non fa giurisprudenza?
    questa e' proprio una schifezza!



    QUESTA NON RIESCO A CAPIRLA COSA VUOI DIRE?
     
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  3. labicana
     
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    ma perche' non si decidono a riunirsi e a emettere una sentenza a sezioni unite?

    facessero pace col cervello prima che con le leggi!
     
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  4. renato733
     
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    La consulta un minimo di posizione dovrà prenderla,dopo le sentenza della corte,la quale diceva che anche se non vi è scritto il nome ,bisogna comunque sostituire questa clausola con una ricerca approfondita da parte del giudice che deve aggiungere un qualcosa che oltre ad indagare deve tutelare il lavoratore ,la cassazione invece che fa?Dice che poste è una realtà complessa,con sta frase vorrebbero controllare e tutelare il lavoratore?A sto punto se la consula non mette a tecere queste falsissime interpretazioni vuo, dire che non esiste più la certezza del diritto.I n cassazione lo sanno benissimo che è difficile che poste possa dimostrare che ogni lavoratore era a termine e sostituiva il tizio ed il caio perchè era in ferie ,in malattia e quant'altro.
     
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  5. sporting76
     
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    ma infatti ...facessero sta cassazione a sezioni unite ovviamente positiva x noi!!!!
     
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  6. dancos
     
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    Renato c'hai fatto caso che se non sbaglio la ragazza che avuto la sentenza in cassazione la num 2990 di questa discussione è la ragazza che sta anche sull'altro sito che si chiama barca9
     
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  7. renato733
     
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    si dancos stando alla data sembrerebbe lei,obbiettivamente mel avedo nera per lei.
     
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  8. fabrizio72
     
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    CITAZIONE (renato733 @ 16/3/2011, 15:23) 
    LA RICHIESTA DI TRANI è DEL 21 .02.2001,LA CASSAZIONE è DEL 22.02.2001,NON PENSO CHE SAPESSERO IL TUTTO IN ANTEPRIMA.

    ...infatti, anche perchè il rinvio è stato fatto alla corte costituzionale e non alla corte di cassazione
     
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  9. dancos
     
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    infatti ci sono troppe coincidenze, l'avvocato, il tribunale, il contratto il rinvio e la data in cui è stato discusso.
    Che poi la 2990 è quella postata da Galleano
     
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  10. fabrizio72
     
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    CITAZIONE (labicana @ 16/3/2011, 16:25) 
    ma perche' non si decidono a riunirsi e a emettere una sentenza a sezioni unite?

    facessero pace col cervello prima che con le leggi!

    una pronuncia delle sezioni unite può essere pronunciata solo laddove vi siano interpretazioni contrastanti all'interno della stessa corte di cassazione...invece, per la cassazione il principio risulta ormai consolidato ed è quello espresso la prima volta con le sentenze gemelle 1576 1577.
    per chi, come me, è stato assunto per esigenze sostitutive ormai serve solo la pronuncia di incostituzionalità.
     
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  11. dancos
     
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    scusami fabrizio a questo punto non solo per esigenze sostitutive ma anche per quelli con dicitura con riorganizzazione, se la corte vuole salvare poste cerca di ampliare il "raggio d'azione"
     
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  12. fabrizio72
     
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    CITAZIONE (dancos @ 16/3/2011, 12:34) 
    Fabrizio hai qualche recente sentenza di cassazione per art 24? se puoi potresti postarla?

    non conosco assunzione con questo articolo...di che si tratta? riferimenti normativi?
     
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  13. fabrizio72
     
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    CITAZIONE (dancos @ 16/3/2011, 23:06) 
    scusami fabrizio a questo punto non solo per esigenze sostitutive ma anche per quelli con dicitura con riorganizzazione, se la corte vuole salvare poste cerca di ampliare il "raggio d'azione"

    in caso di riorganizzazione c'è più margine per provare l'insussistenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine (se è questo il tuo caso ora cerco giurisprudenza)

    nel caso di esigenze sostitutive, invece, la cassazione si è voluta discostare dall'interpretazione data dalla corte cost. ( anche se poi dice che ne tiene conto) perchè se lo facesse si tratterebbe di un dato formale la cui assenza (il nome del lavoratore e la causa della sua sostituzione nel contratto) determinerebbe automaticamente l'illegittimità del contratto = tutti i contratti sarebbero illegittimi per il solo fatto che manca il nome e non si dovrebbe provare niente...pensa che sgarbo x poste...tuttavia, c'è un piccolo giudice di una piccola città d'italia la grande immensa e magnifica Dottoressa la notte chirone (santa subito)...basta leggere la sua ordinanza ed è chiaro che stavolta la corte costituzionale deve dichiarare l'incostituzionalità della norma ... è obbligata...bisogna aspettare e se necessario sospendere il proprio procedimento.
     
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  14. dancos
     
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    CITAZIONE (fabrizio72 @ 16/3/2011, 23:07) 
    CITAZIONE (dancos @ 16/3/2011, 12:34) 
    Fabrizio hai qualche recente sentenza di cassazione per art 24? se puoi potresti postarla?

    non conosco assunzione con questo articolo...di che si tratta? riferimenti normativi?

    Le assunzioni con art 24 sono state stipulate nell'anno 2002 successive all'art 25 pero' sotto la giurisdizione della nuova normativa 368/01
    La dicitura tipica è "Esigenze tecniche organizzative e produttive..."
     
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  15. fabrizio72
     
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    mi dispiace ma non ho trovato niente su art. 24 ... una su art. 25 (20267/2009)... quello che ho capito è che sei stato assunto in base ad un ccnl e, quindi, in deroga al d. lgs 368/01. di solito in accordo con i sindacati prevedono un tot di assunzioni che si reputano legittime. semmai devi vedere se non hanno rispettato quanto contenuto nell'accordo. ad es. verificare se hanno superato il numero di assunzioni rientranti nell'accordo.
     
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76 replies since 16/3/2011, 12:13   1713 views
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