arti. 1 esigenze sostitutive

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  1. fabrizio72
     
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    Autorità: Cassazione civile sez. lav.
    Data: 22 febbraio 2011
    Numero: n. 4267
    INTESTAZIONE
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE LAVORO
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
    Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
    Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
    Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
    Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza
    sul ricorso 2650-2007 proposto da:
    POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
    tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
    studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende
    giusta delega in atti;
    - ricorrente -
    contro
    S.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
    FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la
    rappresenta e difende unitamente all'avvocato LALLI CLAUDIO, giusta
    delega in atti;
    - controricorrente -
    avverso la sentenza n. 29/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
    depositata il 17/01/2006 R.G.N. 1631/05;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
    09/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
    udito l'Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;
    udito l'Avvocato DE MICHELE VINCENZO per delega VACIRCA SERGIO;
    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
    BASILE TOMMASO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

    (Torna su ) FATTO
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con sentenza del 13/1/06 la Corte d'Appello di Firenze sezione lavoro accolse l'appello proposto da S.M. avverso la sentenza emessa il 6/10/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Siena, con la quale le era stata respinta la domanda formulata nei confronti della s.p.a. Poste Italiane per l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in relazione al periodo 14/1/03 - 31/3/03, e, per l'effetto, dichiarò la nullità del predetto termine, accertando che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 14/1/03;
    conseguentemente, condannò la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente e alla corresponsione della retribuzione globale di fatto maturata dalla data dello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dell'8/7/2003, oltre che al pagamento degli accessori di legge e delle spese del doppio grado del giudizio.
    La Corte territoriale pervenne a tale convincimento dopo aver osservato che, a prescindere dal generale richiamo alle ragioni di carattere sostitutivo contenuto nel contratto a termine ricadente "ratione temporis" nella previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, la lettura della relativa motivazione consentiva di rilevare come essa fosse del tutto tautologica ed avesse riguardo non alle concrete e specifiche ragioni dell'assunzione a tempo determinato, bensì alla sola generica causale del contratto, la qual cosa si traduceva nella violazione del rigoroso obbligo motivazionale di cui al comma 2, art. 1, citata legge, a nulla valendo nè le prove orali richieste, stante la loro inammissibilità per la insuperabile genericità dei relativi capitoli, nè la documentazione prodotta, rivelatasi inconferente. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane affidando l'impugnazione a due motivi di censura.
    Resiste con controricorso la S..
    Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
    (Torna su ) DIRITTO
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Col primo motivo del ricorso la società Poste italiane s.p.a.
    denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs n. 368 del 2001, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), oltre che la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3).
    Col secondo motivo la ricorrente deduce l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).
    Attraverso tali doglianze la ricorrente deduce, anzitutto, che la causale connessa alle esigenze sostitutive , di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, giustificava l'assunzione a termine al fine di poter far fronte all'assenza di lavoratori presso l'unità produttiva nel periodo oggetto del contratto senza che occorresse l'indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire; evidenzia, inoltre, che dalla lettura della motivazione del contratto risultava palese la enunciazione delle specifiche esigenze poste alla base dell'assunzione a termine della S.; osserva, altresì, che alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001 la legittimità delle assunzioni a termine per esigenze sostitutive presuppone esclusivamente la forma scritta del contratto, l'indicazione della causale sostitutiva (nella fattispecie la sostituzione del personale dell'area operativa addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Toscana assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo 2/1/03 - 31/3/03) e la prova della sussistenza presso l'unità produttiva di assenze in misura maggiore o almeno pari alle unità da assumere. Sottolinea, infine, che la prova della legittimità dell'assunzione era stata fornita dalla produzione dei tabulati, ma che in ordine alla richiesta di prova testimoniale il giudice d'appello aveva omesso di motivare le ragioni della mancata ammissione dei relativi capitoli, nonostante che la causale dell'assunzione, cioè le esigenze di sostituzione del personale dell'area operativa di cui sopra, fosse chiaramente riportata nel contratto.
    Solo in via del tutto subordinata la ricorrente rileva l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel riconoscere il diritto della controparte alla percezione delle retribuzioni "medio tempore" maturate sulla base della sola notifica dell'atto relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione, cioè senza effettuare alcuna verifica della effettiva costituzione in mora della parte datoriale, e trascurando l'eccezione dell'aliunde perceptum nella liquidazione del danno. Osserva preliminarmente la Corte, sulla scorta del proprio orientamento formatosi coi precedenti n. 1576/2010 e n. 1577/2010, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l'attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l'accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione Europea, il Consiglio, a norma dell'art. 4 dell'accordo sulla politica sociale - ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità Europea - ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti (art. 2).
    Il legislatore nazionale, nell'adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001 che, nel testo originario, vigente all'epoca del contratto ora in questione, all'art. 1 prevede, al comma 1, che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
    E' stata altresì prevista, contestualmente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l'abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).
    Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.
    Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia determinato la causale dell'apposizione del termine riferendosi a ragioni di carattere sostitutivo. Come già rilevato, l'onere di specificazione della causale nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l'evidente scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D'altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
    Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest'ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
    Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, afferma che l'onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2 impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche in nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
    Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull'interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr, in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e "l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori" deve passare necessariamente attraverso la "specificazione dei motivi", mediante l'indicazione di criteri che, prescindendo dall'individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.
    Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l'opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza stessa che, per l'autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza. Dunque, per concludere sul punto, l'apposizione del termine per " ragioni sostitutive " è legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.
    Nel caso in esame appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l'assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione. In particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Invero, nel caso in esame non possono di certo trascurarsi i dati significativi rappresentati dall'indicazione della sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto, dal riferimento all'area di inquadramento del personale assente da sostituire, dal richiamo al servizio di recapito, smistamento e trasporto della corrispondenza da ricoprire e dalla individuazione dell'area geografica di destinazione ("Polo corrispondenza Toscana"), che consentivano di appurare "ex ante" la reale sussistenza di una correlazione causale tra l'assunzione a termine della ricorrente e le proclamate esigenze sostitutive dell'ufficio di destinazione, che fu poi quello del Centro Rete Postale di Siena. Il primo motivo del ricorso deve essere in definitiva accolto, con assorbimento del secondo, cioè quello vertente sulla mancata ammissione della prova testimoniale e, per l'effetto, la causa deve essere rimessa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvedere sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
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    P.Q.M.
    La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa in relazione al primo motivo con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.
    Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
    Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

    Autorità: Cassazione civile sez. lav.
    Data: 07 febbraio 2011
    Numero: n. 2990
    INTESTAZIONE
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE LAVORO
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
    Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
    Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
    Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
    Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza
    sul ricorso proposto da:
    POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
    tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso
    llavv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende giusta delega a
    margine del ricorso;
    - ricorrente -
    contro
    T.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n.
    195, presso lo studio dell'avv. Vacirca Sergio, che la rappresenta e
    difende unitamente all'avv. Gaudio Lalli, giusta delega a margine del
    controricorso;
    - controricorrente -
    avverso la sentenza n. 37/2006 della Corte ddappello di Firenze,
    depositata in data 17.1.06;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
    9.12.10 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
    uditi gli avvocati Mario Miceli per delega Pessi e Sergio Galleano
    per delega Vacirca;
    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
    Basile Tommaso, che ha concluso il rigetto del ricorso.

    (Torna su ) FATTO
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Livorno, T.L. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 6.11 - 20.12.03 "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell'Area operativa e addetto al servizio recapito - smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 16.10.03 - 14.1.04".
    Ritenendo illegittima llapposizione del termine, detta dipendente chiedeva che venisse dichiarata llesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
    2.- Accolta la domanda solo in punto di trasformazione del rapporto, entrambe le parti proponevano appello sostenendo llerroneitaa della sentenza di primo grado, T. in via principale in punto di rigetto della domanda di risarcimento danni, Poste italiane in via incidentale in punto di dichaiarazione di nullitaa del termine. La Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 17.1.06 accoglieva llimpugnazione principale e quella incidentale.
    Esaminando prioritariamente llappello di Poste Italiane, la Corte di merito dapprima riteneva insufficiente llestrinsecazione delle ragioni che avevano determinato llapposizione del termine, e successivamente, passando all'appello di T., riformava la sentenza in punto di risarcimento danni, condannando il datore a corrispondere alla dipendente le retribuzioni dalla data di costituzione in mora.
    3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane. Si difende con controricorso T..
    Entrambe le parti hanno depositato memoria.
    (Torna su ) DIRITTO
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    4. Il ricorso ee fondato nei limiti di seguito indicati.
    I motivi dedotti da Poste Italiane possono essere cosii sintetizzati:
    4.1.- con il primo motivo ee dedotta violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchee carenza di motivazione.
    Detto art. 1 per la correttezza dell'apposizione del termine per esigenze sostitutive presuppone solo (a) la forma scritta del contratto, (b) llindicazione della causale sostitutiva, senza riferimento al nominativo del sostituito o alle ragioni dell'assenza, (c) la prova dell'esistenza nell'unitaa produttiva di assenze in numero maggiore o almeno pari alle unitaa assunte per fare fronte alle assenze nel periodo di riferimento. La Corte ddappello non si ee attenuta a tale principio, richiedendo la precisazione delle effettive mansioni scoperte nel periodo interessato ed i motivi della scopertura, nonchee la prova del nesso causale tra scopertura ed impiego della lavoratrice a tempo determinato, cosii ritenendo insufficiente la formulazione della ragione giustificatrice dell'assunzione e inidonei i mezzi di prova offerti da Poste Italiane.
    4.2.- con il secondo motivo ee dedotta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, contestandosi la sentenza impugnata in punto di indicazione delle conseguenze derivanti dalla pretesa nullitaa del termine, sul piano dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di fissazione delle modalitaa di risarcimento del danno.
    5.- Il primo motivo ee fondato.
    Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante llattuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.
    Il legislatore nazionale, nell'adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all'epoca del contratto ora in questione, all'art. 1 prevede che "ee consentita llapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "llapposizione del termine ee priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (comma 2).
    Contestualmente al recepimento dell'accordo - quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) llabrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 19, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).
    Il quadro normativo che emerge ee, dunque, caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro giaa ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui llapposizione del termine ee consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema, al fine di non cadere nella genericitaa, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal giaa rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare llatto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.
    LLonere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltaa riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di evitare lluso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilitaa della motivazione addotta giaa nel momento della stipula del contratto. DDaltro canto il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificitaa sia collegato a situazioni aziendali non piuu standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtaa in cui il contratto viene ad essere calato.
    Il concetto di specificitaa in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticitaa che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruitaa e ragionevolezza (Cass. sentenze 26.1.10 nn. 1576 e 1577).
    Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare ee configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa ee configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.
    6.- Elementi che contrastino questa impostazione non possono trarsi dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea formatasi a proposito della direttiva 1999/70 menzionata dalla difesa della controricorrente in sede di discussione orale.
    Nel contesto di una causa in cui un dipendente di Poste Italiane reclamava la nullitaa del termine apposto ad un contratto di assunzione per ragioni di carattere sostitutivo, il giudice di merito competente ha investito la Corte di Giustizia UE, proponendo il quesito: se, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70, il legislatore italiano potesse abrogare la L. n. 230, art. 1, comma 2, lett. b) a mente del quale llapposizione del termine era consentita "per sostituire lavoratori assenti e per i quali" sussistesse "il diritto alla conservazione del posto, semprechee nel contratto di lavoro a termine "fosse "indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione", atteso che la clausola n. 8 dell'accordo - quadro recepito dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 prevede che llapplicazione dell'accordo stesso non costituisce valido motivo per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori (c.d. clausola di non regresso).
    La Corte UE (sentenza 24.6.10, in causa 98/09, Sorge, che riprende la sentenza 23.4.09, in cause riunite da 378 a 380/07, Angelidaki - Kiziaki) ha ritenuto che detta clausola non osta alla normativa nazionale italiana che ha eliminato llobbligo del datore di lavoro di indicare il nome dei lavoratori assenti ed i motivi della loro sostituzione, limitandosi a prevedere llobbligo della forma scritta e la specificazione delle ragioni del ricorso all'assunzione a tempo determinato, "purchee dette nuove condizioni siano compensate dall'adozione di altre garanzie o misure di tutela oppure riguardino unicamente una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza che spetta al giudice di rinvio verificare". La stessa Corte di legittimitaa europea con le richiamate sentenze ha, inoltre, precisato che il divieto formulato dalla clausola n. 8 deve riguardare il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato, di modo che solo una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale puoo entrare nell'ambito applicativo della clausola in questione.
    Questa decisione (come quella che llha preceduta), se da un lato legittima una lettura del D.Lgs. n. 368, art. 1 autonoma dalla precedente disciplina - ferma restando la verifica sopra richiamata, che non ee oggetto della presenta controversia -, ddaltro canto affronta una questione giuridica non toccata dalla sentenza della Corte di Firenze oggi impugnata, la quale impronta il suo ragionamento interamente sull'insufficiente adempimento all'onere facente carico al datore di specificare "le ragioni " dell'apposizione del termine ai sensi del comma 2 della norma in questione, senza affrontare il punto della necessitaa o meno di indicare il lavoratore (o i lavoratori sostituiti).
    In ogni caso giova ricordare che, sulla base dei presupposti sopra indicati (v. n. 5), la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il requisito della specificitaa puoo ritenersi soddisfatto non tanto con llindicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione. Tale interpretazione, in ragione della sua portata generale, non ee stato ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 8.7.09 n. 214, la quale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalitaa del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e art. 11 - pure afferma che llonere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 richiede che llassunzione a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo richiede llindicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione (v. le citate sentenze nn. 1576 e 1577 del 2010).
    7.- In conclusione, llapposizione del termine per " ragioni sostitutive " ee legittima se llenunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere llonere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchee non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa lleffettivitaa del presupposto di legittimitaa prospettato.
    Nel caso di specie il giudice di merito ha opportunamente richiamato la necessitaa che fin dalla lettera di assunzione a tempo determinato ("llatto scritto") esista una sufficiente descrizione della fattispecie che raccomanda la stipula del contratto di lavoro, ma allo stesso tempo non ha tenuto conto di quel criterio di elasticitaa che la nuova formulazione della norma di legge impone ed alla cui luce vanno considerati i parametri dell'ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa, delle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e (ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta) del diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.
    Il motivo in questi limiti ee, pertanto, fondato.
    8.- Assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale - eventualmente prendendo in considerazione i mezzi probatori offerti - procederaa a nuovo esame della causa facendo applicazione del seguente principio: nel caso di assunzione di lavoratore a tempo determinato per " ragioni sostitutive " ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 llapposizione del termine al contratto di lavoro ee legittima se llenunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere llonere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchee non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa lleffettivitaa del presupposto di legittimitaa prospettato.
    Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimitaa.
    (Torna su ) P.Q.M.
    P.Q.M.
    LA CORTE accoglie il primo motivo e assorbito il secondo, cassa llimpugnata sentenza e rinvia alla Corte ddappello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
    Cosii deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
    Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011
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  2. dancos
     
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    Fabrizio hai qualche recente sentenza di cassazione per art 24? se puoi potresti postarla?
     
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  3. renato733
     
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    praticamente identiche e senza alcuna decisione ,solo quella di far cambiare idea in appello...
     
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  4. dancos
     
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    ma poi scusa ma l'appello se deve considerare le prove di poste, poste potrebbe dire anche il falso tanto come si andra' a verificare l'effettiva realta' ?

    e poi chi come me la corte d'appello ha gia verificato che le prove portate da poste erano sufficienti è evidente che la cassazione rigettera' subito il mio ricorso
     
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  5. renato733
     
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    In queste due sentenze bisogna vedere come è stato impostato il tutto e soprattutto cosa evidentemente in appello non è stato visto....
     
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  6. dancos
     
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    io non ci capisco molto, ma leggendo queste sentenze capovolte in cassazione penso che come nel mio caso sara' difficile convincere la cassazione nll'illeggittimita' dei nostri contratti.
     
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  7. labicana
     
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    la seconda sentenza e' quella di cui abbiamo gia' discusso sul forum ed e' quella postata da Galleano.......la prima e' molto complessa e articolata, la devo rileggere piu' volte per capire meglio, comunque e' persa direttamente, la corte di rimando deve solo riscrivere la sentenza!

    CITAZIONE (dancos @ 16/3/2011, 13:38) 
    e poi chi come me la corte d'appello ha gia verificato che le prove portate da poste erano sufficienti è evidente che la cassazione rigettera' subito il mio ricorso

    dancos , le prove portate da poste e ritenute sufficienti sono per l'art 25, il tuo e' art24, per cui quelle prove NON SONO VALIDE....e' una FALSO GIUDICATO!!!!!!
     
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  8. renato733
     
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    La prima è stata fatta dopo quella postata da galleano,e mi sembra un diretto rigetto,qui sembra che qualcuno vuol far credere che le cose stiano cambiando,a me sembra il contrario perchè continuano a sostenere che poste è una realtà aziendale complessa e che quindi non è facile chi ,dove e perchè mancava personale,speriamo che il giudice la notte chirone gliele faccia mangiare ste parole.
     
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  9. labicana
     
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    renato voglio rileggerla piu' volte questa sentenza perche' parla pure di rimissione alla consulta da parte del giudice ordinario e sopratutto di INTERPRETAZIONE .....non ho capito se parla della rimissione gia' avvenuta nel 2009 o allude a quella nuova del giudice di trani e cosi gli risponde


     
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  10. renato733
     
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    si labicana per questo sono inaccatissimo,vogliono quasi dire che anche se vi è una nuova richiesta,l'interpretazione è quella loro ed è giusto che sia così,vogliono prebdere in giro anche la consulta!sono davvero degli ipocriti.Ho mandato una mail a galleano su questa sentenza visto che è seguente a quella postata da lui ,giusto per chiedere delucidazioni in merito,vediamo cosa e se mi risponde.
     
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  11. labicana
     
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    CITAZIONE (renato733 @ 16/3/2011, 15:05) 
    La prima è stata fatta dopo quella postata da galleano,e mi sembra un diretto rigetto,qui sembra che qualcuno vuol far credere che le cose stiano cambiando,a me sembra il contrario perchè continuano a sostenere che poste è una realtà aziendale complessa e che quindi non è facile chi ,dove e perchè mancava personale,speriamo che il giudice la notte chirone gliele faccia mangiare ste parole.

    sicuramente e' di accoglimento del ricorso di poste , perche' nelle conclusioni dice
    La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa in relazione al primo motivo con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

    "

    IL primo motivo e'Col primo motivo del ricorso la società Poste italiane s.p.a.
    denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs n. 368 del 2001

    il secondo motivo,(quello assorbito)riguarda il risarcimento.
     
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  12. renato733
     
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    LA RICHIESTA DI TRANI è DEL 21 .02.2001,LA CASSAZIONE è DEL 22.02.2001,NON PENSO CHE SAPESSERO IL TUTTO IN ANTEPRIMA.
     
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  13. labicana
     
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    e allora si rifa' alla sentenza della cosulta del 2009, ma la mia domanda e' perche' si riferisce a quella sentenza dopo che l'ha interpretata e per 2 volte anche smentita con le sentenze gemelle.......ma forse a quella sentenza ha fatto riferimento l'avvocato del ricorsista nella sua memoria difensiva per contrastare le sentenze gemelle a cui poste fa riferimento come interpretazione autentica............insomma a me sembra una difesa contro aria di critica nemmeno tanto velate che aleggia sulla cassazione!
     
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  14. sporting76
     
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    io non ci capisco nulla di queste sentenze di cassazione!!!!
     
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  15. renato733
     
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    ALLORA PER CERTP TI POSSO DIRE CHE ALL'INTERNO DELL AMGISTRATURA SUI CONTRATTI A TERMINE VI è UNA LOTTA TRA TUTTE E DICO TUTTE LE CORTI DI APPELLO D'ITALIA E LA CASSAZIONE,NON Cìè TRACCIA DI UNA SOLA SENTENZA NEGATIVA IN TUTTO IL 2010 DELLE CORTI DI APPELLO CON ART1 PER SOSTITUZIONE,COMUNQUE è UAN COSA RISAPUTA TRA I VARI LEGALI CHE SEGUONO LA VICENDA,SE NON LA RISOLVE IL GIUDICE DI TRANI VEDRAI CHE MACELLO SUCCEDERà SE LA CASSAZIONE CONTINUA CON LA SUA TESI.
     
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76 replies since 16/3/2011, 12:13   1713 views
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