Collegato Lavoro

Netto o Lordo

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  1. solfrizzi60
     
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    Volevo fare una domanda sulla mia situazione se permettete , praticamente il Giudice in Appello ha applicato il collegato lavoro e quindi devo ridare gli arretrati meno sei mesi che mi ha riconosciuto come indennizzo, ma mi chiedevo se poste al momento di esercitare il dirittto di riavere gli arretrati se me li chiederà al netto oppure al lordo. E se me li chiederà al lordo, come mi consigliate di comportarmi ? Porgo questa domanda al Forum e a chi magari ha già avuto esperienza in questo senso.
     
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  2. lucadel66
     
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    SOMME DA RESTITUIRE AL DATORE DA PARTE DEL LAVORATORE – ..LA RESTITUZIONE VA EFFETTUATA AL NETTO DI TASSE E CONTRIBUTI (Cass., sent. n. 1464 del 2/2/2012)

    <<Come si vede, la posizione della Cassazione è netta. La restituzione va fatta al netto, ovvero nella misura in cui le somme sono effettivamente state corrisposte al lavoratore dal datore di lavoro.>>

    St. Leg. Galleano
    www.studiogalleano.it/Restituzione_lordo_Illegitimita.htm

    [discorso a parte riguarda i sottoscrittori di accordi conciliativi con l'azienda]

    Vedi anche, ad esempio:

    interv. #338
    www.mondoposte.it/smf/index.php?top...17281#msg117281
     
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  3. solfrizzi60
     
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    Ti ringrazio Lucadel66 per la risposta molto esaudiente, cercavo una certezza su questa posizione visto che nei diversi colloqui che sto avendo con i vampiri di poste , riguardo alla stabilizzazione, ne dicono di cotte e di crude per convincermi ad accettare questa ennesima proposta di accordo. Non credo proprio di fare il loro gioco se le condizioni sono sempre le stesse, poste non molla ma io sto cercando di resistere fino all'ultimo giudizio. Grazie
     
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  4. lucadel66
     
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    CITAZIONE (solfrizzi60 @ 12/9/2012, 11:24) 
    ..Poste non molla, ma io sto cercando di resistere fino all'ultimo giudizio..

    :lol: ..quello universale..
     
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  5. azimutuno
     
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    News sul collegato lavoro:

    www.studiogalleano.it/Ord_Trib_RM_24-10-12_Corte_Cost.htm
     
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  6. lucadel66
     
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    Vorrei segnalare da questa pagina all'utente DBL (o un acronimo simile) di Mondoposte (forum attualmente interdetto da Google), il quale ha recentemente impugnato il proprio contratto del 2006 nonostante il termine di decadenza previsto dall'art. 32, legge 183/2010 (termine spirato il 31/12/2011, ovvero 2 mesi dopo considerando i 60 giorni di margine), che è stata sottoposta alla Corte Costituzionale la questione inerente la decadenza del diritto ad esercitare i propri diritti (l'ecolalia è del legislatore). Se non ho capito male, si parla di questo nel comunicato dello St. Legale Galleano:

    CITAZIONE (azimutuno @ 27/10/2012, 20:58) 

    In particolare si dice che il Tribunale di Roma, giud. Forziati, rileva con ordinanza del 19/10/2012 la disparità di trattamento tra lavoratori a termine (quasi tutti ex ctd di Poste Italiane) e contrattisti precari di altra natura (cocopro, a progetto, somministrati etc.) in merito alla possibilità preclusa ai primi di adire le vie legali senza una preventiva, valida impugnazione del termine; possibilità che attraverso la tortuosa e tendenziosa formulazione dell'art. 32 cit. non sarebbe preclusa a tutte le altre categorie di lavoratori precari.

    <<..resta in ogni caso aperta la vera questione dell’art. 32 e cioè la sostanziale ingiustizia che consiste nell’obbligo di impugnazione breve. Anche i 120 giorni previsti dalla legge Fornero sono infatti un termine del tutto inadeguato, poiché il lavoratore precario sa benissimo che l’impugnazione determina la perdita del “posto di lavoro”.., perché il datore ..non lo chiamerà più. E così, inevitabilmente, fa scadere il termine, perdendo ogni diritto di vedersi tutelato dalla legge..>>.

    Edited by lucadel66 - 28/10/2012, 00:17
     
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  7. lucadel66
     
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    Tribunale di Roma, ordinanza del 19/10/12, dep. 24/10/12, giud. M. Forziati
    www.studiogalleano.it/CARAMAZZA%20COSTITUZIONALITA'.pdf

    https://ricorsistiposte.forumfree.it/?t=63698812

    Il ricorso di Galleano è del 29/2/2012 e si riferisce ad un contratto ex art. 2, co. 1 bis svoltosi tra aprile e giugno 2009 per la mansione di smistatore della posta liv. E, CRP junior.

    Poste Italiane SpA ha depositato memoria difensiva in data 1/6/2012 <<dopo aver eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione di nullità ..per mancata impugnazione ..nel termine previsto dall'art. 32, l. 183/2010..>>.

    La causa era matura per la decisione già il 12/6/2012, ma è stata rinviata al 9/10/2012 per discutere dei <<dubbi ..[di] legittimità costituzionale ..dell'art. 32, co. 4, lett. b) [cit.] nella parte in cui prevede ..il termine di decadenza ..anche [per] i contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della [cit.] legge ..in relazione all'art. 3 Cost.>>

    Il giudice espone anche la questione dell'emendamento "Passoni" (legge n. 10/2011), che portò il termine di decadenza per i contratti più risalenti dal gennaio 2011 al 31/12 dello stesso anno.

    Non capisco perché il giudice ritenga evidentemente incorsa in decadenza l'impugnazione del contratto avvenuta in data 9/11/2011 ed eccepita - come indispensabile - dalla convenuta, quando l'emendamento accennato aveva appunto spostato l'entrata in vigore delle decadenze al 31/12/2011. Ad ogni modo il giudice ritiene che la questione di legittimità relativa all'obbligo di preventiva impugnazione per i soli contratti a tempo determinato "già conclusi" e non anche per tutte le altre forme di precarizzazione, sia in contrasto con l'art. 3 Cost.

    E, soprattutto, ritiene che la questione di costituzionalità non possa essere evitata ai fini della decisione, dal momento che la decadenza dei termini, ove applicata al caso di specie, porterebbe alla dichiarazione della <<decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di agire in giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto ..intercorso ..dall'1/4/2009 al 30/6/2009>>.

    Il giudice trova anche illogica l'applicazione indistinta del criterio delle decadenze sia alle piccole imprese, che alle grandi realtà imprenditoriali come Poste Italiane, per la quale sarebbe stata ritagliata la norma in questione.

    In conclusione, il giudice sospende la decisione e rimette alla Consulta l'art. 32, c. 4, lett. b), legge 183/2010 in riferimento all'art. 3 Cost.

    QUELLO CHE MI PARE INTERESSANTE, OLTRE ALLA QUESTIONE DELLE DECADENZE, E' CHE IL GIUDICE, RITENENDO DETERMINANTE AL FINE DI DECIDERE LA QUESTIONE DELL'ART. 32, PARE SUGGERIRE IMPLICITAMENTE LA PROPRIA CONVINZIONE, CIRCA L'ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO TRIMESTRALE EX ART. 2, CO. 1 BIS SOTTOSCRITTO NELL'APRILE 2009. DIVERSAMENTE, SE LA SUA CONVINZIONE FOSSE PER LA LEGITTIMITA' DELL'ASSUNZIONE A TERMINE EX ART. " DEL 2009, DIVERREBBE INUTILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO. IL GIUDICE, IN QUESTO CASO, DOVREBBE RIMANDARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' AD ALTRA OCCASIONE, POTENDO BEN ESCLUDERE CHE ANCHE UN ACCOGLIMENTO DELL'ORDINANZA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AVREBBE EFFETTO DECISIVO SULL'ESITO DELLA CAUSA INTENTATA DAL RICORRENTE.

    SE QUESTA MIA CONGETTURA FOSSE CORRETTA, SAREMMO DI FRONTE AL PRIMO ESITO POTENZIALMENTE FAVOREVOLE AL RICORRENTE NEL CASO DI UN CONTRATTO A-CAUSALE POSTALE DEL 2009. E PER RAGIONI DIVERSE DALLA MANSIONE SVOLTA IN CONCRETO (INFATTI LO SMISTAMENTO E' MANSIONE LEGITTIMA).
     
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  8. lucadel66
     
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    CITAZIONE (lucadel66 @ 11/8/2012, 01:33) 
    v546giudice

    Dialogo (di fantasia) tra due giudici.

    - Come fai a decidere quasi 100 cause di licenziamento in un mese?
    - Semplice, rinvio (senza leggerle) quelle relative al precariato, ai contratti a termine.
    - Ma sono quasi sempre cause contro Poste, non sarebbe meglio smaltire questo contenzioso?
    - Era così qualche tempo fa. Ora, con il Collegato lavoro, il risarcimento non può superare le 12 mensilità. Passato un anno, puoi rinviare ad oltranza.
    - Certo, le conseguenze cadono su quei poveretti dei ricorsisti.. Ma il Tribunale di Napoli, dopo che la Corte Costituzionale ha dato loro torto, insiste, ed ha sollevato questione di legittimità presso la Corte di Giustizia Europea.. Non è che poi tutti questi rinvii, se la CGUE accoglierà il ricorso, debbano essere monetizzati?
    - Non ti deve interessare. E poi, ben prima che la CGUE si esprima, ed anche se dovesse ritenere illegittimo l'art. 32 della legge 183/2010, Poste Italiane SpA proporrà certamente un accordo conciliativo ai suoi ricorrenti.
    - Si, ma tu credi che tutti firmino?
    - Ma il presidente di sezione non vi ha detto come stanno le cose? Nel merito, le cause contro Poste sono disincentivate al massimo grado, annichilita quasi ogni residua speranza. Anche a noi conviene rigettare brutalmente un ricorso e rinviarne altri nove. Quando verrà il tempo, di nove ricorsi, otto si risolveranno in poche righe: "..nelle more è cessato l'interesse ad agire in giudizio, per la sottoscrizione dell'accordo conciliativo..". Vuoi mettere il tempo risparmiato? Non dovrai nemmeno leggere il ricorso, ma certificare la chiusura della contesa.
    - Veramente il nostro presidente, accennandone, parlava anche di etica, di diritto, e di difficile bilanciamento degli interessi in campo su questo piano..
    - Il vostro presidente crede per caso ancora alla Dea bendata? Il nostro pensa che essa ci veda, ma che l'etichetta comporti l'obbligo, da parte dei suoi servitori, in certe circostanze, di condurla per mano dove conviene.
     
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  9. lucadel66
     
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    C'è sicuramente un'altra pagina dedicata all'art. 32, legge 183/2010 "Collegato lavoro", ma non la trovo.

    Leggendo e rileggendo questa breve anticipazione, non riesco a non coglierne la portata. Mi pare che si tratti di una sentenza della Cassazione in netto contrasto con le precedenti letture offerte da quello stesso Collegio dell'art. 32, l. 183/2010, a proposito della forfetizzazione del danno conseguente alla riscontrata nullità del termine. Se ciò fosse vero, immagino che si andrebbe ad una seduta plenaria della S.C., attorno ad un argomento, quello della forfetizzazione, già censurato dall'Ufficio del Massimario (parere pubblicato ad inizio 2011). Il Massimario sta alla Cassazione come la pappa reale sta al miele. Non trovo altri commenti a proposito, né accenni alla sentenza Cass. n. 2 del 2/1/2013. L'avv. Rocchina Staiano è noto al forum per altre interessanti prese di posizione [1]
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    <<contratto A TEMPO DETERMINATO E CONSEGUENZE RISARCITORIE - SENT. CASS. N. 2/2013

    Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, n. 2 del 2 Gennaio 2013.

    Per i casi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro, la previsione del pagamento di un'indennità che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; non tutela adeguatamente il diritto al lavoro e contrasta con l'art. 6, C.e.d.u., realizzando un'indebita interferenza del legislatore nei processi in corso.Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 2 del 2 Gennaio 2013.

    Autore: Staiano Avv. Rocchina>>.

    http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/...ss-n2-2013.html
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [1]

    vedi interv. #38
    http://www.mondoposte.it/smf/index.php?top...24681#msg124681

    ma soprattutto interv. #31
    http://www.mondoposte.it/smf/index.php?top...22764#msg122764
     
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  10. Fred822001
     
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    CITAZIONE (lucadel66 @ 21/1/2013, 21:18) 
    <<contratto A TEMPO DETERMINATO E CONSEGUENZE RISARCITORIE - SENT. CASS. N. 2/2013

    Commento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, n. 2 del 2 Gennaio 2013.

    Per i casi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro, la previsione del pagamento di un'indennità che esclude la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto; non tutela adeguatamente il diritto al lavoro e contrasta con l'art. 6, C.e.d.u., realizzando un'indebita interferenza del legislatore nei processi in corso.Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 2 del 2 Gennaio 2013.

    Autore: Staiano Avv. Rocchina>>.

    www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/...ss-n2-2013.html

    Prego una precisazione... E' la Corte di Cassazione che ammette lo scempio del collegato lavoro o è semplicemente il pensiero dell'avvocato Staiano? Sono un pò confuso :huh:
     
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  11. omer71
     
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    Si anche io sono molto confuso.
     
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  12. lucadel66
     
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    A me pare che la confusione nostra sia il riflesso di quella ..istituzionale. Premesso che la Staiano è consulente governativa

    http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/...127096460.shtml

    pare di capire che le affermazioni da lei riportate nell'anteprima dell'articolo

    www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/...ss-n2-2013.html

    rispecchino l'esatto responso della Cassazione, sent. n. 2 del 2/1/13 ("Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 2 del 2 Gennaio 2013."). Non mi stupirei se la S.C. avesse rimesso qualche degno pilota ai comandi, in vista dei marosi crescenti in ambito europeo. Anche riguardo il settore scolastico e delle PPAA, la Commissione sembra in procinto di dire la propria, mentre si attende la pubblicazione integrale di un parere altrettanto dissonante reso dall'Uff. del Massimario su richiesta della stessa (titubante) Cassazione al medesimo proposito, ma non ancora divulgato (come ordinariamente avviene). Sembra riporti l'esatto contrario di quanto sostenuto dalla S.C. a giugno 2012, quando aveva giudicato legittime le assunzioni successive operate all'infinito nelle scuole dalle PPAA, escludendo non solo la stabilizzazione degli insegnanti precarizzati, ma perfino il risarcimento del danno.
     
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  13. Fred822001
     
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    Sarebbe una bella cosa leggere la sent. n. 2 del 2/1/13 della Cassazione...
     
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  14. lucadel66
     
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    LAGNANZA

    Purtroppo il mercato delle sentenze, uno degli indotti della giustizia, ostacola il libero aggiornamento del cittadino. Le sentenze della Corte Costituzionale sono liberamente consultabili on-line. La Cassazione è certamente un intrico di sezioni, tra civili e penali, ma le sentenze - stando al garante della privacy - sono l'irrinunciabile mezzo di diffusione della cultura giurisprudenziale e la loro diffusione è solo auspicabile. Non sono previste restrizioni alla pubblicazione anche dei dati personali, eccetto che per quelli dei minori, soprattutto nelle sentenze penali, o salvo richiesta scritta (a margine della sentenza) dell'interessato presso la cancelleria, richiesta che è posta al vaglio del Tribunale. Nel 2013 le Cancellerie dei Tribunali non possono non disporre di archivi informatici, naturale approdo di sentenze scritte dal giudice utilizzando la tastiera di un computer, non certo penna e calamaio.
     
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  15. lucadel66
     
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    Sora24.it, 1/3/2013

    <<resoconto INCONTRO CGIL - DIPENDENTI POSTE ITALIANE

    Si è tenuto Giovedì 28 Febbraio presso la biblioteca di Sora un incontro tra la CGIL ed i dipendenti di Poste Italiane. «Abbiamo invitato i dipendenti che sono entrati a lavorare in azienda a seguito di un contenzioso giudiziale», spiega Andrea Pantano responsabile del settore Poste della CGIL, il quale aggiunge «si tratta a dir la verità della stragrande maggioranza degli attuali dipendenti dell’azienda. Abbiamo riscontrato irregolarità contributive a danno dei lavoratori, per questo abbiamo voluto incontrarli assieme ad un legale: per individuare eventuali strade da intraprendere al fine di normalizzare la situazione».

    «La questione posta all’attenzione dei lavoratori», spiega Martina Tomassini, della segreteria regionale della SLC CGIL, «è una questione di fondamentale importanza soprattutto alla luce delle riforme previdenziali del 2011. Non vedersi riconosciuti mesi, che nella maggior parte dei casi diventano anni, di contributi significa per i dipendenti allontanamento dal pensionamento. Il che alla luce delle attuali norme vuol dire restare a lavoro fino ad un’età eccessivamente lunga e, di conseguenza, incapacità di svolgere appieno qualsiasi mansione».

    [interessante questa considerazione pratica..]

    Le prospettive presentate ai lavoratori per porre rimedio a questa situazione «vanno individuate caso per caso», precisa Andrea Pantano, «perché per ogni dipendente si è venuta a creare una situazione e non escludiamo che il disguido non si sia venuto a creare per molti di loro che, come abbiamo precisato, potranno stare sereni. Invitiamo i lavoratori che non erano presenti a contattarci per verificare la situazione contributiva».>>.

    www.sora24.it/resoconto-dellincontr...h.zg5kLIMx.dpuf

    Per le osservazioni della Corte dei Conti (che non tornano o tornano in ritardo) vedi intervento #74 della pagina seguente:

    www.mondoposte.it/smf/index.php?top...37852#msg137852

    Il fenomeno non sembrerebbe individuale, ma complessivo, sistematico, legato sincronicamente, calendarizzato alla cadenza degli accordi di stabilizzazione. Anche un non grillino storcerebbe il naso di fronte all'evidenza..
     
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15 replies since 11/9/2012, 20:30   658 views
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