SENTENZA ART. 2 COMMA 1 BIS -TRIBUNALE DI BOLOGNA

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  1. Flacco90
     
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    No Bianca guarda:

    Anno: 2007 2 2008 2009 2010

    Dip. RECAPITO T.I. al 31/12: 67.326 68.732 67.746 64.826

    15% al 01/01 anno succ. : 9.908 10.098 10.350 10.162

    Assunti T.D. : 22.075 21.732 12.270 10.095

    Assunzioni T.D. dato medio(?) 6.430 5.477 2.560 2.081

    2007 e 2008 passato su tutto l'organico, nel 2009 passato sul recapito non di poco.
     
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  2. azimutuno
     
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    Perbacco anche nel 2012, hai sbagliato mestiere dovresti fare la maga o la preveggente.
     
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  3. luca_1966
     
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    CITAZIONE (Bianca.C @ 20/10/2011, 14:37) 
    CITAZIONE (azimutuno @ 20/10/2011, 14:29) 
    Vedi che Anzimuto qualcosa di ragionevole scrive? :P

    Se ti riferisci alla possibilità di inserire il 15% agli atti, per il processo d'Appello: No!! Anche un esimio, e conosciutissimo Avvocato, l'ha ribadito per ricorsi simili al mio.

    CORTE DI CASSAZIONE
    Sent. n. 17674 del 11/12/2002

    Sentenza sul ricorso proposto da GET - Gestione Esattorie Tesoreria spa..

    contro Rondinelli Giuseppe (intimato nel ric. princ.; controric. e ric. incidentale)

    << (...)

    4.3. Con il quarto motivo il ricorrente [r. incidentale, cioè il Rondinelli] denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.

    Lamenta al riguardo che il Tribunale [d'Appello] ha violato palesemente i criteri di ripartizione dell'onere della prova con l'affermare che faceva capo ad esso lavoratore dimostrare che, nell'assunzione degli ufficiali di riscossione, fosse stato superato il limite numerico di cui al protocollo aggiuntivo al contratto del 12 luglio 1991, laddove incombeva alla società provare la legittimità e l'efficacia del termine apposto al contratto di lavoro.

    Contro tale assunto va in primo luogo chiarito che il motivo di censura addotto non può trovare ingresso in questa sede [Cassazione], perché, a fronte di una affermazione della sentenza di primo grado secondo cui il Rondinelli non ha ritualmente eccepito il superamento del limite numerico di assunzione degli ufficiali di riscossione con contratto a termine, il suddetto Rondinelli non ha sul punto proposto [in Cassazione] uno specifico motivo di gravame.

    In ogni caso, avendo il lavoratore posto a sostegno delle sue richieste [in Appello] l'illegittimità del contratto a termine stipulato con la G.E.T. per violazione del requisito numerico, incombeva al lavoratore stesso, ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c., provare le ragioni della dedotta illegittimità; sicché correttamente la sentenza [di Appello] impugnata ha concluso che non erano emersi nel corso del giudizio «elementi da cui desumere il superamento, da parte dell'azienda, di tali limiti».

    (...)

    Roma, 2 luglio 2002>>.


    www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=n.%2...DKrhTHzlNI7Dh4w

    Sembra che l'onere della prova, in assenza di apposita eccezione sollevata in giudizio, passi dal datore al lavoratore. In questo caso, potrebbero forse tornare utili le allegazioni di Poste per l'anno di riferimento in altri giudizi..?
     
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  4. postinoperscelta
     
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    nel senso penso che prima i giudici bocciavano perchè non volevano che poste dovesse pagare fior di soldini. Oggi che il risarcimento è limitato a poche mensilità, si può tranquillamente far vincere

    forse
     
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  5. luca_1966
     
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    Stiamo parlando di un giudice, non di un arbitro ..della domenica (fallo da rigore non fischiato prima, rigore dato gratuitamente dopo)..

    ..forse

    CITAZIONE (Bianca.C @ 27/11/2011, 16:54) 
    Un giudice del Tribunale del lavoro di Bologna, che ha sempre rigettato l'art. 2 comma 1 bis, e questo fino al mese scorso, recentemente ha accolto un ricorso con il medesimo articolo. Si aspettano le motivazioni

    Che non sia l'impronta "Pugliese" in appello?
     
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  6. postinoperscelta
     
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    CITAZIONE (luca_1966 @ 28/11/2011, 01:54) 
    Stiamo parlando di un giudice, non di un arbitro ..della domenica (fallo da rigore non fischiato prima, rigore dato gratuitamente dopo)..

    ..forse

    CITAZIONE (Bianca.C @ 27/11/2011, 16:54) 
    Un giudice del Tribunale del lavoro di Bologna, che ha sempre rigettato l'art. 2 comma 1 bis, e questo fino al mese scorso, recentemente ha accolto un ricorso con il medesimo articolo. Si aspettano le motivazioni

    Che non sia l'impronta "Pugliese" in appello?

    fino ad ora i giudici si stanno comportando da arbitri nel senso vero e proprio. Causa vinta in base ad interpretazione, rigore dato in base a interpretazione della volontarietà o meno del fallo

    quindi. Per me è tutto studiato a tavolino con l'azienda. Ci serve personale, ora che non dobbiamo più pagare gli arretrati, fate vincere qualcuno
     
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  7. Bianca.C
     
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    CITAZIONE (postinoperscelta @ 28/11/2011, 12:12) 
    CITAZIONE (luca_1966 @ 28/11/2011, 01:54) 
    Stiamo parlando di un giudice, non di un arbitro ..della domenica (fallo da rigore non fischiato prima, rigore dato gratuitamente dopo)..

    ..forse

    CITAZIONE (Bianca.C @ 27/11/2011, 16:54) 
    Un giudice del Tribunale del lavoro di Bologna, che ha sempre rigettato l'art. 2 comma 1 bis, e questo fino al mese scorso, recentemente ha accolto un ricorso con il medesimo articolo. Si aspettano le motivazioni

    Che non sia l'impronta "Pugliese" in appello?

    fino ad ora i giudici si stanno comportando da arbitri nel senso vero e proprio. Causa vinta in base ad interpretazione, rigore dato in base a interpretazione della volontarietà o meno del fallo

    quindi. Per me è tutto studiato a tavolino con l'azienda. Ci serve personale, ora che non dobbiamo più pagare gli arretrati, fate vincere qualcuno

    - La Dottt. Pugliese è stata nuovamente ritrasferita al Tribunale del lavoro, e si occupa delle udienze di primo grado.

    - Allora non siamo in uno Stato di diritto!!
     
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  8. lucadel66
     
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    CITAZIONE (Bianca.C @ 30/11/2011, 14:54) 
    La Dottt. Pugliese è stata nuovamente ritrasferita al Tribunale del lavoro, e si occupa delle udienze di primo grado

    Quindi l'avevano "rimossa". Ne sono convinto.
     
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22 replies since 19/10/2011, 16:21   778 views
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