SENTENZA ART. 2 COMMA 1 BIS -TRIBUNALE DI BOLOGNA

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  1. Bianca.C
     
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    Ragazzi ecco il capolavoro della mia sentenza. Buona lettura!!

    SENTENZA N. XXX
    TRIBUNALE DEL LAVORO DI BOLOGNA, CAUSA ART. 2 COMMA 1 BIS.

    GIUDICE: FILIPPO PALLADINO.
    TIPO DI PROVVEDIMENTO: SENTENZA.

    RICORRENTE

    CONTRO

    POSTE ITALIANE SPA


    I CONTRATTI A TERMINE PER CUI è CAUSA SONO STATI STIPULATI AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 1 BIS DEL D. Lgs. N. 368 DEL 2001, INSERITO NELL' ART. 1 COMMA 266 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.
    I RICORSI VANNO RESPINTI PER INFONDATEZZA.
    IL GIUDICE RILEVA IN PRIMO LUOGO CHE LA CLAUSOLA DI NON REGRESSO POSTA DALLA CLAUSOLA 8 DELLA DIRETTIVA CE N. 70/ 1999 NON E' PERTINENTE ALLA FATTISPECIE PER CUI E' CAUSA. LA CLAUSOLA 8 STATUISCE CHE "L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NON COSTITUISCE UN MOTIVO VALIDO PER RIDURRE IL LIVELLO DI TUTELA OFFERTO AL LAVORATORE NELL'AMBITO COPERTO DALL'ACCORDO". ORBENE, CON LA SENTENZA MANGOLD DEL 22/11/2005, LA CORTE DI GIUSTIZIA HA CHIARITO CHE LA REFORMATIO IN PEIUS NON E' VIETATA DALL'ACCORDO QUADRO QUANDO NON E' IN ALCUN MODO NON COLLEGATA CON L'APPLICAZIONE DI QUESTO. NON SEMBRA PROPRIO CHE LA NORMA CONTENUTA DALLA LEGGE DEL 2005 POSSA ESSERE CONSIDERATA COLLEGATA ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SOTTESO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA; A CIO' IL LEGISLATORE AVEVA GIA' PROVVEDUTO NEL 2001 CON IL D.Lgs. N.368.

    LA CLAUSOLA 5 PREVEDE CHE PER PREVENIRE GLI ABUSI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE, GLI STATI MEMBRI DOVRANNO INTRODURRE MISURE RELATIVE A RAGIONI OBIETTIVE PER LA GIUSTIFICAZIONE DEL RINNOVO E DEI SUDDETTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMIANTO SUCCESSIVI, ALLA DURATA MASSIMA TOTALE DEI CONTRATTI O RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SUCCESIVI ED AL NUMERO DEI RINNOVI DI ESSI.
    VA POI POSTO IN PARTICOLARE RILIEVO IL DECIMO CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA, OVE SI FA SALVA LA POSSIBILITA' CHE CIASCUNO STATO TENGA CONTO DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE AI PARTICOLARI SETTORI ED OCCUPAZIONI; CIO', INFATTI, SEMBRA IMPLICARE CHE LE PECULIARITà SETTORIALI POSSANO DI PER Sè INTEGRARE QUELLE RAGIONI OBIETTIVE CHE GIUSTIFICANO IL RINNOVO DEI CONTRATTI.
    ORBENE L'ART. 2 COMMA 1 BIS RILETTO ALAL LUCE DI TALI PRINCIPI, APPARE PIENAMENTE CONFORME ALLE ESIGENZE DI GIUSTIFICAZIONE OBIETTIVA POSTE DALLA DIRETTIVA; E' FATTO NOTORIO, INFATTI,CHE IL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI, PER LE SUE PECULIARITà ( ESIGENZA DI ASSICURARE LA CONTINUITà DEL SERVIZIO ANCHE NEL PERIODO IN CUI IL PERSONALE E' IN FERIE E PRESENZA DI PUNTE DI ATTIVITA'), RICHIEDE UNA PARTICOLARE FLESSIBILITA'DELLA GESTIONE DEL PERSONALE CHE TROVA NELL'UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE UN RAGIONEVOLE STRUMENTO DI ATTUAZIONE.
    NON E' PERTANTO POSSIBILE ATTRIBUIRE ALA REITERAZIONE DEI CONTRATTI, EFFETTUATA PEE DISPOSTO DELLA NORMA ITALIANA NEL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO, ALCUN CARATTERE FRAUDOLENTO. Nè LA DISCIPLINA POSTA DALLA NORMA PER CUI è CAUSA, PREVEDENDO UN AUTONOMO MOTIVO DI APPOSIZIONE DEL TERMINE, SI PONE IN CONTRASTO COI PRINCIPI COSTITUZIONALI ( V. CORTE COST. SENT. N. 214 DEL 2009, LA QUALE MOTIVATAMENTE AFFFERMA CHE LA NORMA IN QUESTIONE COSTITUISCE LA TIPIZZAZIONE LEGISLATIVA DI UN'IPOTESI DI VALIDA APPOSIZIONE DEL TERMINE).

    ATTESA LA COMPLESSITA' ED INCERTEZZA DELLA FATTISPECIE PER CUI E' CAUSA, CHE HA DATO ORIGINE AI CONTRASTI GIURESPRUDENZIALI, LE SPESE DI LITE VENGONO INTEGRALMENTE COMPENSATE.

    P.Q.M

    IL GIUDICE, RSPINGE I RICORSI E LE DOMANDE IVI CONTENUTE.

    BOLOGNA, 26 giugno 2011
     
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  2. luca_1966
     
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    Se questa è una causa complessa, il giudice di Bologna potrebbe inviare quelle ordinarie via SMS.. addebitando le spese telefoniche
     
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  3. Lexoto
     
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    bianca ma quante udienze hai fatto te?
     
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  4. azimutuno
     
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    Perchè con poche speranze? mi sa che anche questo nuovo legale non richiederà il rispetto della clausula di contingentamneto come già in alti interventi Luca-1966 aveva specificato si potesse fare in appello anche se nel primo grado il tuo avvocato non ne ha parlato.
     
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  5. luca_1966
     
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    CITAZIONE (Bianca.C @ 20/10/2011, 10:36) 
    1) ..Mi pare ovvio che la nostra causa non sia stata impostata sulla clausola del 15%, nonostante il nostro legale insistesse del contrario.

    2) ..Solo un giudice [del T. di Bologna] accoglie queste cause, ed è il Dott. Sorgi.

    3) ..Vado in appello con poche possibilità di vittoria.

    4) ..Mi chiedo come mai abbia atteso così tanto per rigettarla.

    5) ..Come mai il giudice si è espresso per queste cause "collettivamente"?

    1) Non ne sarei così certo. Trattandosi di una sentenza "compendiata" (collettiva), mancano le motivazioni specifiche. Viene trattata la disciplina in generale, di per sè, senza scendere nel dettaglio del 15%, come, ancora più evidentemente, in quello della successione (L. 247/2007).

    2) C'è anche la dottoressa Maria Luisa Pugliese:

    www.studiogalleano.it/TRIB_%20BO_PUGLIESE_15_SETTORI.pdf

    3) Ho letto che l'impugnazione di un contratto, o della sua nullità parziale, comporta l'esame d'ufficio, da parte del Giudice, delle relative clausole. Se in causa fosse un contratto commerciale, ammetterai che le clausole ne sono la quintessenza (ivi comprese quelle "vessatorie"). Si tratterebbe di una eccezione non in senso stretto, la cui sollevazione potrebbe essere richiesta al giudice in corso d'opera (sotto forma di sollecitazione scritta affinché venga verificato il numero delle assunzioni ed il ben noto rapporto col personale stabile). Chiaramente, trattandosi di un punto nevralgico, sarebbe meglio che fosse trattata con apposito motivo nel ricorso..

    4) Avrà atteso per visionarla; chissà quanti ricorsi hanno in ruolo..

    5) Non saprei, ma immagino che ciò rifletta l'iter sindacale di presentarle cumulativamente. Va bene i colleghi.. ma alla fine si lavora da soli, ed il ricorso è personale. Secondo me sarebbe buona norma presentarli separatamente. Perché non sono mai fotograficamente identici.

    PS Vai al tribunale di Bologna - Cancelleria, e chiedi di avere copia della sentenza (dovrai pagare qualche euro di diritti). Dal vecchio avvocato devi avere copia del ricorso. Se esso è "collettivo", e scarno, allora è grave. Sei sicura della data di deposito da parte del sindacato? Tutte cose che ti possono dire in Tribunale.. Ciao
     
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  6. azimutuno
     
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    Vedi che Anzimuto qualcosa di ragionevole scrive ? :P
     
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  7. azimutuno
     
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    Vedo che non hai letto attentamente il punto 3 dell'intervento di cui sopra di Luca_1966. Contenta tu ( e anche il notissimo avvocato)
     
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  8. luca_1966
     
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    Non è una brutta cosa che la dott.sa Puglisi sia stata promossa alla Corte d'Appello (Bologna). Certamente la scelta non sarà casuale, né, immagino, per anzianità di servizio. Puoi confermare che il testo del ricorso rispecchia la sentenza? Perché allora è logico. Non si può andare in tribunale dicendo "mi hanno rubato" - "cosa?" - "non so, ma mi hanno rubato". Il giudice deve dare ragione all'uno o all'altro giudicando delle ragioni debitamente argomentate. Se confermi che il ricorso è generico e laconico come la sentenza, allora non ritengo opportuno opinare sull'operato della sigla sindacale. Non credo si tratti della CGIL, perché, nonostante i molti difetti (su scala locale), nelle azioni legali (formali e burocratiche) non saprebbe - credo - scadere così.

    Ho letto (ma non ricordo dove) una sentenza nella quale, con riferimento all'antico limite delle assunzioni fissato (ex art. 23 CCNL?) al 10%, il giudice osservava che parte ricorrente, oltre a non aver sollevato la questione in atti, non aveva neppure lamentato la scarsa dignità probatoria delle allegazioni aziendali. Pertanto il giudice, che pure aveva di sua iniziativa verificato il rispetto della clausola di contingentamento, spiegava di non avere motivo di dubitare della veridicità dei prospetti..
     
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  9. postinoperscelta
     
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    la clausola 5 riguarda le successioni? io anche la penso come te, è difficile vincere

    chissà come andrà a finire
     
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  10. luca_1966
     
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    Prendo atto che non si tratta di un sindacato. Per ciò che riguarda l'art. 2, se è vero che bisogna guardare all'esito dei giudizi, io cerco di ragionare con la mia testa, e, se considero che l'azienda ha assunto più del doppio del dovuto, sarò cocciuto, ma il mio doveva essere un contratto senza termine. Non mi schioderei da questa convinzione nemmeno se a dichiarare il contrario fosse l'ordine degli avvocati, o il giudice Chirone, o chichessia..

    CITAZIONE (postinoperscelta @ 21/10/2011, 12:49) 
    la clausola 5 riguarda le successioni?

    La clausola 5 dell'Accordo quadro del 1999 (Misure di prevenzione degli abusi), prevede che «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

    a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
    b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
    c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti
    ».
     
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  11. postinoperscelta
     
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    allora tu sostieni che le successioni sono legittime solo prima della porcata della 247 (ricordo stipulata da un governo di centro sinistra cialtrone che per porre un rimedio ha fatto un guaio). Quindi quelli dal 2006 al 2007 sarebbero illegittime. Però poi dal 2008 è stato superato il 15% quindi sono illegittimi anche quelli.
    Morale della favola, per uno o per l'altro motivo sarebbero tutti illegittimi
     
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  12. Fred822001
     
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    CITAZIONE (postinoperscelta @ 21/10/2011, 13:56) 
    allora tu sostieni che le successioni sono legittime solo prima della porcata della 247 (ricordo stipulata da un governo di centro sinistra cialtrone che per porre un rimedio ha fatto un guaio). Quindi quelli dal 2006 al 2007 sarebbero illegittime. Però poi dal 2008 è stato superato il 15% quindi sono illegittimi anche quelli.
    Morale della favola, per uno o per l'altro motivo sarebbero tutti illegittimi

    Al tempo chiesi la differenza tra la richiesta di violazione dei 36 mesi (legge 247/2007) e violazione per contratti illegittimi e l'avvocato mi spiego che
    - nel caso di violazione della legge 247 il rapporto era dichiarato convertito ex-nunc quindi alla data dell' ULTIMO contratto stipulato
    - nel caso di violazione per illegittimità dell'apposizione, il rapporto aveva effetto ex-tunc quindi alla data del PRIMO contratto stipulato

    Non sono differenze di poco conto... Per scrivere un ricorso. Una cosa è impugnare la legge 247 e una cosa è impugnare la illegittimità.

    Edited by Fred822001 - 21/10/2011, 14:48
     
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  13. Flacco90
     
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    il 15% sul recapito nel 2009 è stato superato!
     
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  14. azimutuno
     
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    E anche nel 2010
     
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  15. Bianca.C
     
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    CITAZIONE (azimutuno @ 21/10/2011, 14:47) 
    E anche nel 2010

    Si, anche nel 2012!

    Mannaggia gli avvocati!!

    In Corte di appello sarà tutto carne da macello!!
     
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22 replies since 19/10/2011, 16:21   778 views
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