arti. 1 esigenze sostitutive

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  1. sporting76
     
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    ma questo utente in due anni dall'appello ha avuto la cassazione??? leggo bene?
     
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  2. fabrizio72
     
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    purtroppo, il principio ormai è consolidato...l'unica speranza è la corte costituzionale che, però, non ha nessuna fretta di decidere...mah!!!!


    Autorità: Cassazione civile sez. lav.
    Data: 16 gennaio 2012
    Numero: n. 458
    INTESTAZIONE
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE LAVORO
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
    Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
    Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
    Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
    Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza
    sul ricorso 1244-2008 proposto da:
    POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
    tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
    lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresenta e difesa
    dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
    - ricorrente -
    contro
    Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
    195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la
    rappresenta e difende unitamente all'avvocato LALLI CLAUDIO, giusta
    delega in atti;
    - controricorrente -
    avverso la sentenza n. 1232/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
    depositata il 10/01/2007 R.G.N. 131/06;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
    01/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
    udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TOSI PAOLO;
    udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;
    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
    ROMANO GIULIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

    (Torna su ) FATTO
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Massa, Z.R. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.05-30.09.03 "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell'area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 2.05- 30.09.03". Ritenendo illegittima l'apposizione del termine, chiedeva che venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    2.- Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte di appello di Genova con sentenza del 10.01.07 rigettava l'impugnazione. Per la Corte di merito la deroga che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 (attuativo della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dai sindacati europei) apporta al principio della naturale durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro impone che la ragione determinante l'apposizione del termine sia sempre specificata, anche perchè l'applicazione dell'accordo europeo non costituisce valido motivo per ridurre il livello di tutela offerto al lavoratore nell'ambito coperto dalla sua disciplina (art. 8 dell'accordo quadro). Non è sufficiente, dunque, fare generico richiamo ad esigenze sostitutive, ma è necessario indicare i riferimenti precisi che nell'area organizzativa cui il lavoratore è stato addetto diano corpo alle esigenze organizzative indicate all'atto dell'apposizione del termine. Non ravvisando tale indicazione nella lettera di assunzione, riteneva violato il cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
    3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui Z. rispondeva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
    (Torna su ) DIRITTO
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    4.- Poste Italiane s.p.a. sottopone alla Corte due mezzi di impugnazione, che possono essere sintetizzati come segue.
    4.1.- Con il primo motivo è denunziata violazione dell'art. 1362 c.c. e D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, sostenendosi che il giudice di merito si è sottratto all'interpretazione del contratto , lamentandosi ad una sua aprioristica valutazione di inidoneità, non prendendo in considerazione la situazione dell'ufficio cui la lavoratrice era stata destinata (Cpo di Massa, ricompreso nell'ambito del Polo corrispondenza Toscana). In particolare si lamenta che il giudice ha formulato il suo giudizio di inidoneità senza tener conto delle prove documentali offerte dal datore di lavoro e senza espletare la prova per testi al riguardo dedotta.
    4.2.- Con il secondo motivo, proposto in subordine, è dedotta violazione dell'art. 1419 c.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in particolare contestandosi l'affermazione che dalla disciplina del D.Lgs. in questione possa estrapolarsi la regola che, in caso di apposizione non consentita del termine, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasformerebbe in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
    5.- Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato , in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.
    Il legislatore nazionale, nell'adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all'epoca del contratto ora in questione, all'art. 1 prevede che "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (comma 1) e che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (comma 2).
    Contestualmente al recepimento dell'accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 del 2001 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l'abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).
    Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.
    6.- Il primo motivo di impugnazione impone di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di "specificazione" nella prospettiva del soddisfacimento delle esigenze sostitutive del datore di lavoro.
    Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 26.01.10 nn. 1576 e 1577 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l'onere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l'evidente scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto . D'altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
    Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest'ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
    7.- Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha verificato il requisito della specificità sulla base del mero esame esteriore del contratto , ignorando i mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto riscontrare se l'assunzione in questione obbedisse a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, con riferimento all'ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, al diritto del lavoratore sostituito di conservare il posto.
    E' fondato, dunque, il primo motivo e, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione dei principi appena enunziati.
    Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
    (Torna su ) P.Q.M.
    P.Q.M.
    La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
    Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
    Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012
     
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76 replies since 16/3/2011, 12:13   1713 views
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