cassazione persa

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  1. BM81
     
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    Capisco. Il contrario di me finora...io ho perso il primo grado ma ho vinto in appello (e quindi ora sto lavorando, riammesso da 2 settimane)...in attesa della cassazione (o di un accordo, in cui spero).
    Mi spiace molto per te :(
     
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  2. Sporting76
     
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    Avverso la sentenza n.******* della corte d'appello di cagliari sez.dist.di Sassari, depositata il 20/07/2007. udita la relazione della causa svolata nella pubblica udianza del 28/o6/2012 dal consigliere dott.Giovanni Mammone udito l'avvocato __________ udito l'avvocato fiorillo luigi per delega carrieri mario udito il P.m in persona del sotituto procuratore generale dott. Ignazio patrone che ha concluso per inammissibilita' del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1)Con ricorso al giudice del lavorodi sassari,____________esponeva di essere stato assunto con contrato di lavoroa tempo determinato da poste italiane s.p.a per il periodo 15-03/31.05.2004 per l'esplemento delle mansionidi smistamentoe trasporto corrispondenza edinquadramento nel livello E,adetto C.R.P junior,ai sensi dell'art.1 del d.lgs6.09.01 n.368 ....per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale adetto al servizio di recapito/smistamnento e trasporto presso il polo Corrispondenza Sardegna,assente nel periodo dal 15.03 2004 al 31.05.2004.ritenendo illegittima l'apposizione del termine chiedeva che venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2)Accolta la domanda e proposto appello da poste italiane s.p.a la corte di appello di Cagliari,sezione di Sassari,con sentenza del 20.07.2007 accoglieva l'impugnazione.la corte ritenevaprovatele ragioni che avevano dato luogo all'apposizione del termine,atteso che l'istruttoria aveva evidenziato che nel Polo Corrispondenza Sardegna,e in particolare nella citta' di sassari,erain organico personale con diritto alla conservazione del posto alla cuii sostituzione era stato destinatoil lavoratore a termine.Tale sostituzione e' da ritenere corretta,in quanto il dgl.n.368 non richiede piu' l' indicazione del lavoratore sostituito. 3)Avverso questa sentenza------ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria,cui poste italiane ha risposto con controricorso.Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
    4)Parte ricorrente deduce a) violazione della'art 112 c.p.c,sostenendo che in appello poste italiane aveva mosso una doglianza circa la mancata ammissione della prova richiesta,ma non aveva censurato la valutazione dell'espletata della prova per testi,di modo che il giudice entrando nel merito della valutazione era incorso nel vizio di ultrapetizione(primo motivo)b)carenza di motivazione all'atto della valutazione del materiale probatorio,in quanto il giudice avrebbe frainteso un dato di fatto,non rendendosi conto che il Polo Corrispondenza Sardegna e la Filiale di Sassari di Poste italiane sono entita' fel tutto diverse,per cui le assenze di personale riscontrate nella seconda non potevano essere ascritte alla prima(secondo motivo) Entrambi i motivi sono infondati. 5)Quanto al primo motivo,deve rilevarsi che a a norma dell'art. 342 c .p.c,il giudizio di appello,pur essendo limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame,si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano,anche implicitamente,connessi a quelli censurati;ne consegue che non viola il principio del TANTUM-DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM il giudice di appello che fondi la propia decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall' appelante nei suoi motivi,ovvero esamini questioni non specificamente da lui propostele quali appaiono,nell'ambitodella censura proposta,in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un neccessario antedecente logico e giuridico(principio consolidato,v.per tutte Cass.11.01.11n.443).Pertanto,quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'attodi appello risulti la volonta' di sottoporre l'intera controversia al giudice dell' impugnazione,questi e' tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo gradoche non abbiano,a differenzadi altre,formato ofggetto di specifica trattazione nel suddetto atto,in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia(Cass.5.04.11 n.7789, 20.07.10n.17013 e 22.08.97 n.7888). La Corte d'appello si e' attenuta a qusti principi,in quanto ,dato atto che la censura sulla negata ammissione era da disattendere e verificata la sussistenza della ragione sostitutiva sulla scorta della prova espletata alla stregua delle risultanze ivi acclarate,ha verificato il contenuto della clausola di apposizione del termine,nella sostanza dando concretezza all'accertamento di fatto secondo l'obiettivo dell'appello ,che era quello di affermare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'apposizione del termine. 6)Quanto al secondo motivo,sostiene parte riccorente che il giudice avrebbe sovraposto due diverse entita' organizzative della struttura aziendale,nonredendosi conto che il Polo Corrispondenza Sardegna e la Filiale di Sassari sono due strutture differenti e distinte,di modo che,avendo il direttore della filiale inquestione affermato che il il-------- era stato " applicato" presso di essa,non potrebbe trarsene la conseguenza che Poste italiane avesse rispettato le clausole del contrato,atteso che il lavoratore avrebbe dovuto essere destinato al Polo Corrispondenza Sardegna.Tale sovrapposizione,tuttavia,non emerge dalla sentenza inpugnata,atteso che il giudice ha affermato che predso la " sede di Sassari del Polo Corrispondenza Sardegna" nel periodo interessato al rapporto erano assenti lavoratori con diritto alla conservazione del posto,cosi spiegando che la Filiale rientrava nel Polo corrispondenza e che la sede di lavoro assegnata era conforme a quanto pattuito nel contratto.La questione della alterita' organizzativa delle due strutture,dedotta con il ricorso,e' questione di fatto innammissibilmente sollevata solo in sede di illeggitimita'. 7) In conclusione il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.Le spese del giudizio di leggitimita',come liquidate in dispositivo.seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorente alle spese del giudizio di leggitimita',che liquida in euro 50(cinquanta) per esborsi ed in euro 3000(tremila)per onorari,oltre spese generali,iva e cpa. Cosi deciso in ROMA IN DATA 20 giugno 2012 :www.dicearchia.it_animotion_139
     
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  3. renato733
     
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    sporting sto cercando di leggerla ,ma a diore il vero al momento ci sto capendo poco...

    ok in pratica ,gli scienziati della cassazione dicono che nel tuo periodo lasvorativo vi erano lavoratori assenti con conservazione del posto,e cioè non si è dimostrato che lavoravi su zone vacanti o meglio in un posto dove gli autisti erano asesenti e non mancavano numericamente.
     
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  4. labicana
     
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    CITAZIONE
    La questione della alterita' organizzativa delle due strutture,dedotta con il ricorso,e' questione di fatto innammissibilmente sollevata solo in sede di illeggitimita'.

    che cavolo vuol dire ?
    Credo che in questa frase sia racchiuso tutto....ma la mia povera mente non ci arriva!
    il motivo del ricorso non e' pertinente al giudizio di cassazione perche' sollevato solo in sede di legittimita'.....giudicato inammissibile e quindi rigettato!
    aspettiamo il commento di Luca
    Maro'...che schifezza di sentenza!

    sporting.....ma nella sentenza si parla di un testimone che avrebbe avvalorato la tesi di poste del personale con diritto di conservazione del posto....ti risulta che e' stato sentito questo testimone in appello?

    mi sbagliero'...ma mi sembra che il ricorso per cassazione sia stato impostato male....cioe' le argomentazioni non erano di competenza della cassazione.
    Pero' che potevano rimandarla in corte d'appello!
     
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  5. freedom29
     
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    ciao labicana ma sporting ke ha perso la cassazione ke articolo aveva risp
     
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  6. Sporting76
     
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    Labicana in appello aveva testimoniato la direttrice di filiale che ce oggi,al tempo manco direttrice era,infatti nella sentenza di appelo il giudice scrisse " devo prendere la testimonianza della dirigente di poste italiane anche se' e a voce e scarna" freedom si sono io che ho perso la cassazione con art.1 x sostituzione!

    il mio avvocato era convinto della corte di appello......in effeti in cassazione non si potevano portare prove!!

    che skiffo bastardi di giudici manco alla corte europea posso andare sicuramente :angry:
     
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  7. Ignoto20
     
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    apprendo solo ora, sporting mi dispiace molto, dopo tanti anni e tante discussioni sul forum si rimane con l'amaro in bocca e dopo tanta attesa che non è stata nemmeno ricompensata :www.dicearchia.it_animotion_139 purtroppo è diventata solo una questione di pura fortuna senza più nessuna logica.

    Kronik
     
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  8. Sporting76
     
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    ragazzi vi ringrazio tutti di cuore per il sostegno......purtroppo lottare fino alla fine non e' servito a niente con questi giudici che fanno del bene solo a una grande azienda come poste italiane!! giuro che se ci fosse stata la possibilita' sarei andato anche alla corte europea,perche' non e' giusto che contratti come il mio son dentro ed io acasa disocupato a 36 anni con tutta la crisi che abbiamo in italia!! una cosa' e' certa,gli arretrati li vedono solo quando avro' uno stipendio......non ho niente intestato!!
     
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  9. lucadel66
     
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    CITAZIONE (Sporting76 @ 9/11/2012, 20:24) 
    <<manco alla corte europea posso andare sicuramente..>>

    La questione dell'art. 1 è stata rimessa la seconda volta alla Corte Costituzionale e verrà affrontata a fine gennaio 2013. Per quella data sarai ancora in tempo per ricorrere avverso la decisione della Cassazione, qualora la ragione da questa addotta, <<tale sostituzione è da ritenere corretta, in quanto il Dgls n. 368 non richiede più l'indicazione del lavoratore sostituito..>> dovesse risultare incostituzionale. Sebbene scribacchiata in calce al foglio, questa mi pare la pietra angolare su cui si articola la tua scarna sentenza di Cassazione.
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    Il 1° motivo passi. La Corte d'appello avrebbe allargato la sua analisi ad aspetti connessi con l'impugnazione di Poste sebbene non espressamente richiamati. Nel farlo non sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

    Con il 2° motivo, il ricorrente ritiene che la Corte abbia confuso Polo Sardegna con Filiale di Sassari, quasi ritenendole due realtà sovrapponibili; mentre, invece, le assenze della prima non per forza dovrebbero riflettersi sulla seconda. Ma, osserva la S.C., il giudice d'appello avrebbe parlato di "sede di Sassari del Polo Corrispondenza Sardegna", dimostrando di avere compreso, e non frainteso, l'aspetto evidenziato dal ricorrente. Avrebbe anche sottolineato che, nella sede così compiutamente definita, "nel periodo interessato al rapporto erano assenti lavoratori con diritto alla conservazione del posto".

    Infine la S.C. sostiene che "la alterità organizzativa delle due strutture, dedotta con il ricorso, è questione di fatto innammissibilmente sollevata solo in sede di illeggitimità". Nella sintesi fatta in sentenza, il giudice di 1° grado avrebbe accolto la richiesta di "trasformazione" del rapporto di lavoro originariamente a termine, stipulato "per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale adetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto ..dal 15/3/2004 al 31/5/2004". Tuttavia, probabilmente perché non pertinenti con il giudizio di legittimità, la S.C. non chiarisce le ragioni poste alla base di questa decisione. Ugualmente non ben chiarite rimangono le ragioni della riforma di questa sentenza ad opera della Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari (sent. del 20/7/2007), che, come riportato dalla S.C., avrebbe osservato che "l'istruttoria aveva evidenziato che nel Polo Corrispondenza Sardegna, e in particolare nella città di Sassari, era in organico personale con diritto alla conservazione del posto, alla cui sostituzione era stato destinato il lavoratore a termine". Non viene evidenziato nel dettaglio il controllo effettuato; cioè se il numero degli assenti fosse ogni giorno per tutto il periodo interessato superiore al numero dei dipendenti a termine.

    Forse la questione non rientra nel ricorso per cassazione presentato dal ricorrente, che puntava tutto sul fraintendimento tra Polo Sardegna e specifica unità di Sassari;

    ma resta il fatto che sul punto degli "assenti ..con diritto alla conservazione del posto", non meglio quantificati, ed a fronte dei quali il giudice d'appello aveva genericamente ritenuto legittima l'assunzione "per sostituzione" del singolo lavoratore a termine, la Suprema Corte prende posizione suggellando il proprio rigetto:

    <<tale sostituzione è da ritenere corretta, in quanto il Dgls n. 368 non richiede più l'indicazione del lavoratore sostituito>>.

    Quest'ultima rapida e quasi distratta osservazione, che di fatto sancisce la soccombenza del lavoratore, si fonda su un assunto discutibile, fatto proprio dalla stessa Corte di Cassazione negli ultimi anni (a partire da Cass. n. 1576 del 26/11/2009, Pres. De Luca, Est. Di Cerbo - prima "sentenza gemella") sovvertendo il parere opposto della Corte Costituzionale (sent. n. 214/2009) ed esattamente, guardacaso, in un caso riguardante Poste Italiane. Sebbene nell'ambito di una sentenza di rigetto, la Corte Costituzionale aveva infatti ritenuto l'art. 1 del Dlgs 368/2001 conforme ai principi costituzionali, proprio perché tra le condizioni richieste per il ricoso a questo tipo di assunzione a termine doveva ancora annoverarsi l'obbligo di indicazione sul contratto del nome del lavoratore assente da sostituire.

    Il Giudice Dario Conte di Roma, nella sua sent. Tr. di Roma del 25/02/2010, ha accusato la Cassazione di aver attribuito alla Corte Costituzionale affermazioni assenti nella sent. 214/09. Tra le tante cose che ivi possono leggersi..

    interv. #7
    www.mondoposte.it/smf/index.php?top...icseen#msg92293

    ..anche le seguenti considerazioni:

    <<la PREFERENZA PER LA PRECARIETÀ COME TALE ..NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO UNA RAGIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA O SOSTITUTIVA, MA È UNA RAGIONE DETTATA PURAMENTE DA RAGIONI DI RISPARMIO IN TERMINI DI COSTI E DI PREFERENZA PER IL LAVORATORE DEBOLE, SICCOME NON PROTETTO DALLA STABILITÀ.

    UN ALTRO IMPORTANTE CONTRIBUTO OFFERTO DAL GIUDICE DELLE LEGGI ALLA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DEI TERMINI DEL MACROCONTENZIOSO DI CUI IL PRESENTE GIUDIZIO È ESPRESSIONE, E DAL QUALE DA OGGI NON SI PUÒ PRESCINDERE (SPECIE DA CHI CONTESTA LA VALIDITÀ DELL'ESEGESI COMPIUTA DALLA CORTE RIGUARDO ALLA PORTATA DEL COMBINATO DISPOSTO DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 1), STA NEL FATTO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE, PER SFUGGIRE ALLA CONCLUSIONE CHE L'ART. 1 SIA VIZIATO DA ECCESSO DI DELEGA, E DA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMUNITARIA DI NON REGRESSO, NON HA TROVATO ALTRA VIA CHE QUELLA DI INTERPRETARLO COME SE NULLA FOSSE MUTATO IN MATERIA DI CONDIZIONI LEGITTIMANTI L'APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA DEL TERMINE.

    CIÒ NON PUÒ CHE CONDURRE L'INTERPRETE (ED IN PARTICOLARE QUESTO INTERPRETE [il Giud. Dario Conte], CHE HA SOLLEVATO IL DUBBIO E CONTINUA A NUTRIRLO, ED ANZI A RITENERE L'ART. 1 IRRIMEDIABILMENTE VIZIATO SE INTERPRETATO NEL SENSO INNOVATIVO-PEGGIORATIVO IN CUI TUTTI, TRANNE LA CORTE, LO INTERPRETANO) A CONDIVIDERE L'INTERPRETAZIONE OPERATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, IN QUANTO IMPOSTA, SE NON DAI CANONI ORDINARI DELL'ESEGESI (ART. 12 PRELEGGI), COME NON LO È, DAL CANONE DELLA CD. INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE.
    >>..

    e la conclusione

    <<DIRE CHE V'È RAGIONE SOSTITUTIVA SOLO PERCHÉ ..SI È ASSUNTO CONTRATTISTI IN NUMERO INFERIORE AGLI STABILI CHE SI SONO ASSENTATI, SIGNIFICA NULL'ALTRO CHE DIRE CHE SI PUÒ ASSUMERE A TERMINE, ALLA SOLA CONDIZIONE CHE CIÒ NON ECCEDA LA NECESSITÀ DI ASSUMERE..



    POICHÉ NESSUNA AZIENDA ASSUME LAVORATORI CHE NON GLI SERVONO, TANTO VALE ALLORA DIRE CHE IL DLGS N. 368/2001 HA LIBERALIZZATO L'ASSUNZIONE A TERMINE.

    LE CLAUSOLE DEL TERMINE VANNO PERTANTO DICHIARATE NULLE.
    >>.
    _ _ _ _

    Anche il Giudice M. A. La Notte Chirone, nell'Ordinanza del Tribunale di Trani del 21/2/2011, sostiene che..

    interv. #4
    www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=5307.msg89067#msg89067

    <<..LA CASSAZIONE (SENT. N. 10175/2010 E.. N. 2990 DEL 7/2/2011) HA DI NUOVO DECISO CHE IL REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ, NELLE SITUAZIONI AZIENDALI COMPLESSE, PUÒ RITENERSI SODDISFATTO NON CON L'INDICAZIONE NEMINATIVA DEL LAVORATORE SOSTITUITO, MA CON LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA NUMERICA TRA I LAVORATORI DA SOSTITUIRE E QUELLI APPOSITAMENTE ASSUNTI A TERMINE.>>.

    <<SIFFATTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE FANNO TORNARE D'ATTUALITÀ LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DI CUI SOPRA (ORDINANZA DEL TRIB. DI TRANI DEL 21/4/2008), ED ANZI, SUGGERISCONO ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ.

    IL COMMA 2 DELL'ART. 1, CIOÈ L'OBBLIGO DI INDICARE IL NOMINATIVO DEL LAVORATORE ASSENTE, VARREBBE SOLO PER LE AZIENDE A STRUTTURA "ELEMENTARE"..

    IL TRIBUNALE DI TRANI NON CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE, ALLA LUCE DELLE SENTENZE (ES. N. 5546/2010) DELLA

    CORTE DI APPELLO DI BARI: "SEMBRA QUASI OVVIO OSSERVARE CHE ANCHE LE REALTÀ AZIENDALI PIÙ COMPLESSE SONO STRUTTURATE SULLA BASE DI UNA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DIFFUSA DI MOLTEPLICI UNITÀ PRODUTTIVE, A LORO VOLTA CONNESSE, IN VIA GERARCHICA E FUNZIONALE, AD ORGANISMI INTERMEDI TRA LE BASI OPERATIVE ED IL VERTICE AZIENDALE. SICCHÉ È EVIDENTE CHE CIASCUN ORGANISMO INTERMEDIO, ATTRAVERSO IL PREPOSTO A CIASCUNA SEDE O UNITÀ OPERATIVA, È IN GRADO DI CONOSCERE ESATTAMENTE IL LAVORATORE ..E QUINDI È BEN IN GRADO DI RENDERLO NOTO, IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO, ANCHE AL CONTRATTISTA A TERMINE.."
    .>>.


    Edited by lucadel66 - 10/11/2012, 01:58
     
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  10. lucadel66
     
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    Rispetto a quanto sopra, devo annotare che avevo attribuito alla Cassazione l'affermazione secondo cui la sostituzione operata con l'assunzione a termine contestata sarebbe <<..da ritenere corretta, in quanto il Dgls n. 368 non richiede più l'indicazione del lavoratore sostituito>>.

    Rileggendo la sentenza della Cassazione, si nota invece che essa è attribuita dalla S.C. alla Corte d'appello, che decise appunto di riformare l'originaria sentenza di 1° grado favorevole al ricorrente. Già Nel ricorso d'appello [per cassazione], presentato entro l'anno successivo al 20/7/2007, data di deposito della prima sentenza [d'appello], avrebbe dovuto esserci la contestazione circa la persistente necessità di indicazione sul contratto del nominativo del lavoratore assente e da sostituire.

    Tutte le osservazioni da me fatte più sopra sono vere, ma potrebbero essere fatte valere solo in presenza di questa stessa contestazione rinnovata nel ricorso per cassazione. Invece, sempre da una rilettura della sentenza allegata da Sporting76, risulta che il suo ricorso è consistito in due motivi: l'uno inerente l'ipotesi di ultrapetizione (motivo smontato dalla stessa S.C.) , e l'altro, come visto, incardinato sulla pretesa confusione fatta dalla Corte d'appello tra sede di lavoro e relativa area geografica di appartenenza. Entrambi i motivi sono stati affrontati dalla Cassazione, mentre non c'è traccia di quello relativo al nominativo del lavoratore assente.. In altre sentenze, la S.C. ha speso pagine per spiegare la propria (a mio giudizio errata) interpretazione della sentenza C. Cost. 214/2009.


    [Si osservi che la prima ordinanza di Trani relativa alla necessità di indicare il nome del lavoratore assente è del 21/4/2008, mentre la sentenza d'appello di Sporting76, che decisamente ritiene che il Dlgs 368 abbia legittimamente cancellato quest'onere, è del 20/7/2007. Ciò suggerisce che a cavallo degli anni 2007 e 2008 la giurisprudenza fosse orientata ad avallare quest'ultima lettura, e che solo alcuni giudici, forse su suggerimento (attraverso il ricorso) degli avvocati più attenti, avessero posto attenzione sull'arretramento di tutela poi rimesso alla Corte Costituzionale. L'avvocato di Sporting76 deve aver presentato ricorso per cassazione senza l'esatta cognizione di questi aspetti, evidentemente non ancora emersi all'epoca.]

    cancellature ed [aggiunte] operate alle ore 13.00

    Edited by lucadel66 - 10/11/2012, 13:06
     
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  11. Fred822001
     
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    Ricordo benissimo quando l'avvocato mi disse "tu hai 49 mesi di contratti a termine (5 contratti + 4 proroghe) e 9 mesi di contratti interinali (3 contratti + 10 proroghe)"... Presentiamo solo i contratti a termine che sono quelli più "pesanti".

    Ora a distanza di anni e decine di sentenze lette... Mi chiedo se l'avvocato che mi fece il ricorso non è da abbattere!
    Per la cronaca: attualmente ho un altro avvocato, in quanto il primo non mi suscitava sicurezza ma ormai aveva presentato il ricorso.

    IMPORTANTE: anche io tra i miei contratti, ho un contratto per sostituzione MA di lavoratrice in congedo di maternità. Nelle memorie difensive sono state citate le sentenze gemelle per spiegare il perchè non fosse stato citato il nome della ragazza in maternità. Poi nelle stesse memorie difensive è stato fatto anche il nome della ragazza che ho sostituito. Adesso la domanda che mi pongo è la seguente: ma questi pigliano per il c... o ci sono per davvero...

    Edited by Fred822001 - 10/11/2012, 09:59
     
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  12. BM81
     
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    Ti confermo che io ho vinto in secondo appello esclusivamente grazie ad un contratto interinale (e me avevo più di dieci, metà sotto le poste e metà sotto le agenzie interinali). Subito sembrava che quelli interinali fossero carta straccia, poi pian piano si è fatta largo l'ipotesi che invece sarebbero stati quelli a far vincere la causa...
     
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  13. Fred822001
     
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    Sono sempre stato dell' ipotesi che se uno ha 100 contratti e giusto metterli tutti e 100 e non mettere solo quello "vincente" in quel momento. Purtroppo era la mia prima esperienza con gli avvocati e il ricorso fu presentato nei minimi termini di legge per accelerare i tempi (poi alla fine me toccato sempre aspettare almeno 4 anni per vedere forse l'anno prossimo, la sentenza di primo grado).

    Purtroppo l'inesperienza si paga. Anche se ci sarebbe anche da dire che prima che un avvocato ascolti il cliente sulla strategia da prendere, faccio prima a mettere 2 ali ad un asino e farlo volare!
     
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  14. BM81
     
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    Io da questo punto di vista devo ritenermi fortunato...ha fatto tutto il mio avvocato, io non mi sono mai interessato alla cosa (ben conscio che tanto non avrei nè accelerato i tempi, nè contribuito in qualche modo)...
     
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  15. Sporting76
     
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    il fatto e' che in appello sta troia di dirigente ha detto che il personale ci stava,quando sentito dai colleghi autisti l'ultimo personale era stato assunto nel 1985,e poi tutti i ctd mesi x mesi!!!
     
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68 replies since 7/11/2012, 20:40   1647 views
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