cassazione persa

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  1. lucadel66
     
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    Rispetto a quanto sopra, devo annotare che avevo attribuito alla Cassazione l'affermazione secondo cui la sostituzione operata con l'assunzione a termine contestata sarebbe <<..da ritenere corretta, in quanto il Dgls n. 368 non richiede più l'indicazione del lavoratore sostituito>>.

    Rileggendo la sentenza della Cassazione, si nota invece che essa è attribuita dalla S.C. alla Corte d'appello, che decise appunto di riformare l'originaria sentenza di 1° grado favorevole al ricorrente. Già Nel ricorso d'appello [per cassazione], presentato entro l'anno successivo al 20/7/2007, data di deposito della prima sentenza [d'appello], avrebbe dovuto esserci la contestazione circa la persistente necessità di indicazione sul contratto del nominativo del lavoratore assente e da sostituire.

    Tutte le osservazioni da me fatte più sopra sono vere, ma potrebbero essere fatte valere solo in presenza di questa stessa contestazione rinnovata nel ricorso per cassazione. Invece, sempre da una rilettura della sentenza allegata da Sporting76, risulta che il suo ricorso è consistito in due motivi: l'uno inerente l'ipotesi di ultrapetizione (motivo smontato dalla stessa S.C.) , e l'altro, come visto, incardinato sulla pretesa confusione fatta dalla Corte d'appello tra sede di lavoro e relativa area geografica di appartenenza. Entrambi i motivi sono stati affrontati dalla Cassazione, mentre non c'è traccia di quello relativo al nominativo del lavoratore assente.. In altre sentenze, la S.C. ha speso pagine per spiegare la propria (a mio giudizio errata) interpretazione della sentenza C. Cost. 214/2009.


    [Si osservi che la prima ordinanza di Trani relativa alla necessità di indicare il nome del lavoratore assente è del 21/4/2008, mentre la sentenza d'appello di Sporting76, che decisamente ritiene che il Dlgs 368 abbia legittimamente cancellato quest'onere, è del 20/7/2007. Ciò suggerisce che a cavallo degli anni 2007 e 2008 la giurisprudenza fosse orientata ad avallare quest'ultima lettura, e che solo alcuni giudici, forse su suggerimento (attraverso il ricorso) degli avvocati più attenti, avessero posto attenzione sull'arretramento di tutela poi rimesso alla Corte Costituzionale. L'avvocato di Sporting76 deve aver presentato ricorso per cassazione senza l'esatta cognizione di questi aspetti, evidentemente non ancora emersi all'epoca.]

    cancellature ed [aggiunte] operate alle ore 13.00

    Edited by lucadel66 - 10/11/2012, 13:06
     
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68 replies since 7/11/2012, 20:40   1647 views
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