cassazione persa

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    Avverso la sentenza n.******* della corte d'appello di cagliari sez.dist.di Sassari, depositata il 20/07/2007. udita la relazione della causa svolata nella pubblica udianza del 28/o6/2012 dal consigliere dott.Giovanni Mammone udito l'avvocato __________ udito l'avvocato fiorillo luigi per delega carrieri mario udito il P.m in persona del sotituto procuratore generale dott. Ignazio patrone che ha concluso per inammissibilita' del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1)Con ricorso al giudice del lavorodi sassari,____________esponeva di essere stato assunto con contrato di lavoroa tempo determinato da poste italiane s.p.a per il periodo 15-03/31.05.2004 per l'esplemento delle mansionidi smistamentoe trasporto corrispondenza edinquadramento nel livello E,adetto C.R.P junior,ai sensi dell'art.1 del d.lgs6.09.01 n.368 ....per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale adetto al servizio di recapito/smistamnento e trasporto presso il polo Corrispondenza Sardegna,assente nel periodo dal 15.03 2004 al 31.05.2004.ritenendo illegittima l'apposizione del termine chiedeva che venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2)Accolta la domanda e proposto appello da poste italiane s.p.a la corte di appello di Cagliari,sezione di Sassari,con sentenza del 20.07.2007 accoglieva l'impugnazione.la corte ritenevaprovatele ragioni che avevano dato luogo all'apposizione del termine,atteso che l'istruttoria aveva evidenziato che nel Polo Corrispondenza Sardegna,e in particolare nella citta' di sassari,erain organico personale con diritto alla conservazione del posto alla cuii sostituzione era stato destinatoil lavoratore a termine.Tale sostituzione e' da ritenere corretta,in quanto il dgl.n.368 non richiede piu' l' indicazione del lavoratore sostituito. 3)Avverso questa sentenza------ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria,cui poste italiane ha risposto con controricorso.Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
    4)Parte ricorrente deduce a) violazione della'art 112 c.p.c,sostenendo che in appello poste italiane aveva mosso una doglianza circa la mancata ammissione della prova richiesta,ma non aveva censurato la valutazione dell'espletata della prova per testi,di modo che il giudice entrando nel merito della valutazione era incorso nel vizio di ultrapetizione(primo motivo)b)carenza di motivazione all'atto della valutazione del materiale probatorio,in quanto il giudice avrebbe frainteso un dato di fatto,non rendendosi conto che il Polo Corrispondenza Sardegna e la Filiale di Sassari di Poste italiane sono entita' fel tutto diverse,per cui le assenze di personale riscontrate nella seconda non potevano essere ascritte alla prima(secondo motivo) Entrambi i motivi sono infondati. 5)Quanto al primo motivo,deve rilevarsi che a a norma dell'art. 342 c .p.c,il giudizio di appello,pur essendo limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame,si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano,anche implicitamente,connessi a quelli censurati;ne consegue che non viola il principio del TANTUM-DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM il giudice di appello che fondi la propia decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall' appelante nei suoi motivi,ovvero esamini questioni non specificamente da lui propostele quali appaiono,nell'ambitodella censura proposta,in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un neccessario antedecente logico e giuridico(principio consolidato,v.per tutte Cass.11.01.11n.443).Pertanto,quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'attodi appello risulti la volonta' di sottoporre l'intera controversia al giudice dell' impugnazione,questi e' tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo gradoche non abbiano,a differenzadi altre,formato ofggetto di specifica trattazione nel suddetto atto,in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia(Cass.5.04.11 n.7789, 20.07.10n.17013 e 22.08.97 n.7888). La Corte d'appello si e' attenuta a qusti principi,in quanto ,dato atto che la censura sulla negata ammissione era da disattendere e verificata la sussistenza della ragione sostitutiva sulla scorta della prova espletata alla stregua delle risultanze ivi acclarate,ha verificato il contenuto della clausola di apposizione del termine,nella sostanza dando concretezza all'accertamento di fatto secondo l'obiettivo dell'appello ,che era quello di affermare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'apposizione del termine. 6)Quanto al secondo motivo,sostiene parte riccorente che il giudice avrebbe sovraposto due diverse entita' organizzative della struttura aziendale,nonredendosi conto che il Polo Corrispondenza Sardegna e la Filiale di Sassari sono due strutture differenti e distinte,di modo che,avendo il direttore della filiale inquestione affermato che il il-------- era stato " applicato" presso di essa,non potrebbe trarsene la conseguenza che Poste italiane avesse rispettato le clausole del contrato,atteso che il lavoratore avrebbe dovuto essere destinato al Polo Corrispondenza Sardegna.Tale sovrapposizione,tuttavia,non emerge dalla sentenza inpugnata,atteso che il giudice ha affermato che predso la " sede di Sassari del Polo Corrispondenza Sardegna" nel periodo interessato al rapporto erano assenti lavoratori con diritto alla conservazione del posto,cosi spiegando che la Filiale rientrava nel Polo corrispondenza e che la sede di lavoro assegnata era conforme a quanto pattuito nel contratto.La questione della alterita' organizzativa delle due strutture,dedotta con il ricorso,e' questione di fatto innammissibilmente sollevata solo in sede di illeggitimita'. 7) In conclusione il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.Le spese del giudizio di leggitimita',come liquidate in dispositivo.seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorente alle spese del giudizio di leggitimita',che liquida in euro 50(cinquanta) per esborsi ed in euro 3000(tremila)per onorari,oltre spese generali,iva e cpa. Cosi deciso in ROMA IN DATA 20 giugno 2012 :www.dicearchia.it_animotion_139
     
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