accordo graduatoria anche per ex interinali??

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  1. LoveBeagle
     
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    ciao a tutti, c'è qualche interinale che aspetta udienza? chissà se nel caso uscisse l'accordo graduatoria per i ricorsisti, anche noi interinali potremmo aderirvi? o ne rimmarremmo fuori come è successo nel 2006?
     
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  2. lucadel66
     
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    Nel 2012 c'è stato un accordo ufficiale, in cui sono stati ricompresi anche i lavoratori somministrati. Non mi pare che ad oggi ci siano i presupposti per una proposta di accordo, dal momento che la magistratura di merito è ferma nel rigettare ad ogni costo (anche della propria complessiva credibilità) ogni appello alla Giustizia. Non v'è traccia, nei motivi di rigetto, di una possibile premura per le casse dell'azienda di Stato, ma non è da escludere che i reintegri del personale precario abusato nel recente passato ed i relativi risarcimenti pecuniari ostino ad una possibile, fluida restituzione dell'IMU, oppure al preventivato utile d'impresa fine a sè stesso. La Cassazione, poi, si è recentemente espressa a favore dell'applicazione dell'art. 32, l. 183/10 anche alla "somministrazione", con la conseguenza che, venendo a mancare la "forza contrattuale" dell'equo risarcimento del danno, il somministrato, potendo contare unicamente sull'indennità "onnicomprensiva" forfetizzata, è ormai un pirla al pari del precario diretto.
     
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  3. Fred822001
     
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    CITAZIONE (lucadel66 @ 23/2/2013, 22:58) 
    ...
    La Cassazione, poi, si è recentemente espressa a favore dell'applicazione dell'art. 32, l. 183/10 anche alla "somministrazione", con la conseguenza che, venendo a mancare la "forza contrattuale" dell'equo risarcimento del danno, il somministrato, potendo contare unicamente sull'indennità "onnicomprensiva" forfetizzata, è ormai un pirla al pari del precario diretto.

    Sono stato ieri dal mio avvocato e anche a Velletri si sono attestati su un'applicazione severa (così come detto dalla Cassazione) del collegato lavoro... Non vedo distinzioni tra interinale e ctd. Un bel risparmio per tutti i datori di lavoro truffaldini!

    Novità dall'Europa ci sono? Pensare che l'unica speranza viene dalla giustizia europea mi crea molta tristezza! :(
     
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  4. lucadel66
     
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    Personalmente ho apprezzato questo ritaglio di cronaca:

    <<l'Europa dice NO alla legalizzazione della marijuana per uso personale. Lo ha detto il Commissario Ue per gli affari interni, Cecilia Malmstrom, che ha presentato il primo rapporto Ue sul mercato della droga, sottolineando come l'Unione Europea non intenda "proporre un uso legalizzato della cannabis a livello europeo", e che la legalizzazione della cannabis non rientri nell'agenda europea per combattere la sua sempre maggiore diffusione e la criminalità a essa legata. Sempre la Malmstrom ha aggiunto che la lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata non si rafforza chiudendo le frontiere, ma aumentando lo "scambio di informazioni tra le polizie e le autorità giudiziarie" dei 27.>>.

    http://cronacaeattualita.blogosfere.it/201...pa-dice-no.html
     
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  5. LoveBeagle
     
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    grazie luca e fred, per le vostre risposte!
    credo anche io che l'accordo per fare una graduatoria dei ricorsisti, sia solo un utopia di noi poveretti che non sappiamo più dove aggrapparci:
    io sto aspettando ancora il primo grado dopo una serie di rinvii!
    sono senza parole per la linea che stanno adottando i giudici, di RINVIARE A OLTRANZA.
    Auguro comunque in grosso in bocca al lupoi a chi ci crede ancora.
     
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  6. lucadel66
     
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    Chissà quali sono i motivi di tanti rinvii: la riforma fornero dà la priorità ai licenziamenti; la Corte d'appello di Roma sez. Lav. rigetta (o, meglio, dichiarare inammissibili per errata impostazione) i ricorsi di fine 2012 - articolati ratione temporis secondo il nuovo schema c.d. "filtro d'appello" -, mentre tanti altri appelli impostati nel modo tradizionale risultano ancora inevasi.. A me verrebbe naturale credere che molti giudici di 1° grado ed a maggior ragione diverse Corti/Collegi d'appello si astengano dallo stendere sentenze vergognose sotto dettatura..
     
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  7. LoveBeagle
     
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    CITAZIONE (lucadel66 @ 24/2/2013, 13:20) 
    Chissà quali sono i motivi di tanti rinvii: la riforma fornero dà la priorità ai licenziamenti; la Corte d'appello di Roma sez. Lav. rigetta (o, meglio, dichiarare inammissibili per errata impostazione) i ricorsi di fine 2012 - articolati ratione temporis secondo il nuovo schema c.d. "filtro d'appello" -, mentre tanti altri appelli impostati nel modo tradizionale risultano ancora inevasi.. A me verrebbe naturale credere che molti giudici di 1° grado ed a maggior ragione diverse Corti/Collegi d'appello si astengano dallo stendere sentenze vergognose sotto dettatura..

    spero tanto che questi rinvi di massa alla fine non si concludano con i rigetti dei ricorsi.
    Sarebbe davvero assurdo aver atteso tanto per poi ricerve un "NO" , magari pure INAPPELLABILE.
    SPERO TANTO NELLA GIUSTA DECISONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA!
     
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  8. Fred822001
     
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    CITAZIONE (LoveBeagle @ 24/2/2013, 14:07) 
    CITAZIONE (lucadel66 @ 24/2/2013, 13:20) 
    Chissà quali sono i motivi di tanti rinvii: la riforma fornero dà la priorità ai licenziamenti; la Corte d'appello di Roma sez. Lav. rigetta (o, meglio, dichiarare inammissibili per errata impostazione) i ricorsi di fine 2012 - articolati ratione temporis secondo il nuovo schema c.d. "filtro d'appello" -, mentre tanti altri appelli impostati nel modo tradizionale risultano ancora inevasi.. A me verrebbe naturale credere che molti giudici di 1° grado ed a maggior ragione diverse Corti/Collegi d'appello si astengano dallo stendere sentenze vergognose sotto dettatura..

    spero tanto che questi rinvi di massa alla fine non si concludano con i rigetti dei ricorsi.
    Sarebbe davvero assurdo aver atteso tanto per poi ricerve un "NO" , magari pure INAPPELLABILE.
    SPERO TANTO NELLA GIUSTA DECISONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA!

    Non credo che i giudici rinviino le cause per non redigere sentenze vergognose... Alla fine il giudice applica solo le leggi che vengono richiamate in giudizio. Mi ricordo una udienza in cui l'avvocato della controparte chiede l'applicazione del collegato lavoro e il giudice, non potendo fare altro che accettare la richiesta di integrazione della domanda, invita la controparte a cercare un accordo che vada oltre il collegato lavoro... Alla fine l'accordo non c'è stato e se dovessi vincere mi verrebbe sicuramente applicato il collegato. I giudici hanno le possibilità di rinviare la questione nuovamente alla Consulta o alla Corte Europea o anche emettere sentenze che non applicano il collegato. La lungagine processuale e da imputarsi al numero propositato di cause e alla penuria di giudici nelle varie sezioni, se poi aggiungiamo la sfortuna nel sapere che nella data della propria udienza il giudice è assente per malattia (credendo che siano tutti davvero malati <_< ) o per qualche altro motivo o peggio ancora è stato trasferito... Beh la frittata è fatta!

    Edited by Fred822001 - 24/2/2013, 17:38
     
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  9. lucadel66
     
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    Ho postato sentenze vergognose, nelle quali il giudice si è rifiutato di applicare norme obiettivamente previste nel caso in esame - come l'art. 6, dlgs 61/2000 a proposito della necessità di calcolare l'organico complessivo tenendo conto che i part-time pesano come unità lavorative frazionarie (es.: 2 part-time al 50% valgono un full-time) - adducendo, a ragione del proprio diniego, l'impressione che il ricorrente stesse tentando con ogni mezzo, coperto da un fuoco di fila di rivendicazioni di ogni sorta, di vedersi riconosciuta la ragione.. Le parole sono più o meno queste. Ci sono collegi d'appello che rigettano deduzioni decisamente fondate quando non tetragone, con una sufficienza da riunione di condominio..

    Circa le geometrie sotterranee, che non dovrebbero caratterizzare il sistema giustizia, basti un esempio. La Consulta a metà 2009 rigetta la questione di legittimità relativa all'art. 1, Dlgs 368/2001, in relazione ai contratti "per sostituzione", adducendo la ragione che, come sostenuto dal Tribunale rimettente, è d'obbligo indicare sul contratto il nome del lavoratore assente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1. Ciò metterebbe alla mercè della giurisprudenza di merito (anche d'appello, per i casi rigettati nel frattempo in 1° grado) la società Poste Italiane. Ma dopo pochi mesi la Cassazione, rispondendo ad un riflesso quasi ..condizionato, esprime avviso contrario, e ciè ritiene che per le grandi aziende il nome possa essere omesso ad alcune condizioni (nella prima sentenza irrilevanti; in seguito in qualche misura sostanziate). Il nuovo rivoluzionario parere interpretativo è espresso in termini tali da poter passare come alternativo/complementare a quello della Consulta.. Dunque l'azienda postale torna a navigare nel mare sicuro della legittimità. Ora, a distanza di qualche anno, la Corte Costituzionale dovrà occuparsi della stessa storia, sollevata dallo stesso tribunale di Trani. Già questo è vergognoso. Significa che una mole di contenzioso nazionale è sottesa a giudici (quelli "di legittimità" e "delle leggi") che giocano a PALLA AVVELENATA. Palla di pelle di pollo precario. La commedia conoscerà il suo nuovo atto a fine marzo 2013, quando sulla questione si esprimerà ..Gallo. Vedremo.

    Edited by lucadel66 - 25/2/2013, 20:57
     
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  10. LoveBeagle
     
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    Luca, mi trovo completamente d'accordo con ciò che hai detto!
    Sembrerebbe tutto così assurdo... ma invece tu hai fatto un analisi molto reale di quella che è la situazione attuale! possiamo solo sperare che il vento cambi nuovamente a favore del ricorsista, visto che le interpretazioni delle leggi ormai sono diventate delle lotterie.
     
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  11. lucadel66
     
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    Io non credo che il vento cambi. Solo alcuni giudici alzeranno il bavero. Prepariamoci a leggere delle schifezze. Naturalmente se ci sono ottimisti in rete, aspettiamo le loro opinioni..
     
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  12. Fred822001
     
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    Essere ottimisti è difficile... Il problema è ben esposto da Luca. Con leggi del cavolo (per non dire di peggio) escono sentenze del cavolo. Se poi quelle poche sentenze salvate dai giudici vengono sconfessate una volta dalla Consulta e un'altra volta dalla Cassazione c'è molto poco da esser ottimisti. Purtroppo i giudici applicano le leggi ma sperare di volta in volta che il giudice disapplichi quella o questa legge non è un discorso molto sensato. Penso che il problema delle leggi ingiuste è stato anche un pò l'ago della bilancia che ha creato un pò di caos nelle ultime votazioni.
     
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  13. lucadel66
     
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    Purtroppo non c'è più nel forum tale VISIANA, che possa smentirmi. Perché a me sembra evidente la strategia a geometrie variabili usata per uniformare i verdetti. Giudici che passano da una città all'altra. Quando si apre una falla a Pistoia, ecco che il locale giudice viene promosso ad altro incarico. Quando a Modena un giudice si esprime come la Corte d'appello di Roma, a dispetto della Cassazione e della Consulta, ecco che quel magistrato passa a Bologna, dove impera l'orientamento opposto. Mi attendo l'esilio su qualche isola priva di servizio postale (e di relativo contenzioso) di quei giudici che ancora attingono alle proprie facoltà nell'esercizio della funzione.
     
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  14. lucadel66
     
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    canstock10428083
    SOMMINISTRAZIONE

    Se non sbaglio, in passato la Cassazione (sent. n. 15610 del 15/7/2011) aveva ritenuto vincolanti sia le condizioni di legittimità del contratto "commerciale" che di quello firmato dal lavoratore (sebbene trattavasi forse di intermediazione e non di vera e propria somministrazione). Poi mi pare abbia cambiato parere (Cass. sent. n. 5667 del 10/4/2012), forse con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato, ma comunque lasciando trasparire il principio qui ricalcato del diverso peso da attribuire ai due contratti..

    vedi interv. #45
    www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=11.30


    <<TRIBUNALE DI FIRENZE
    Sent. n.. del 13/2/13

    Il ricorrente impugna i contratti ..conclusi con la società di somministrazione A.. SpA ..nonostante nella parte espositiva del ricorso li indichi col termine "..di somministrazione", più proprio.. ai contratti tra utilizzatore e somministratore, aventi natura commerciale..

    La società ..sostiene che [ai sensi dello] art. 27 dlgs 276/3 ..i casi tassativi di instaurazione di un rapporto ..tra utilizzatore e lavoratore ..[ineriscono] al solo contratto di somministrazione (..tra somministratore e utilizzatore) [e] non invece al contratto ..tra somministratore e lavoratore.. ..Le ragioni [della] somministrazione [negli omonimi contratti] ..sono [indicate] ed ..effettive.

    La causa è istruita con i documenti prodotti.. e ..l'assunzione dei prova per testi circa l'effettività delle ragioni [della] ..somministrazione e viene ..decisa ..previo deposito di note autorizzate..

    Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

    Il ricorrente agisce ..nei confronti della ..Pirelli Tyre SpA sulla base dell'art. 27 cit.. ..La disposizione fa chiaro ed esclusivo riferimento al contratto di somministrazione ..tra somministratore e utilizzatore, di natura commerciale ..prevedendo ..che ..venga costituito un rapporto direttamente tra utilizzatore e lavoratore quando detto contratto sia ..al di fuori dei casi consentiti.. e quando non sia ..per iscritto e non contenga .."i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo..".

    ..Il ricorrente chiede [invece] la dichiarazione di nullità dei contratti ..[tra] lavoratore [e] ..somministratore, e non dei contratti di somministrazione ..tra somministratore e utilizzatore, cui (solo) si riferisce la disposizione de qua..

    Peraltro i contratti di somministrazione de quibus risultano conformi alla disciplina specifica dianzi richiamata [disciplina ex artt. 20 e 21 dlgs 276/3, che non prevede alcun obbligo di "specificazione" delle ragioni ..del termine ..come invece il dlgs 368/1], posto che ..[indicano] le ragioni previste per legge per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, tra l'altro non solo con il mero richiamo al caso di legge, ma ..con indicazioni di dettaglio (.."ragioni produttive ..punta di più intensa attività ..mercato congiunturale"; 2° contratto: "esigenze tecnico/organizzative ..riorganizzazione/incrementazione ..Minifabbrica Prodotto Finito; 3° contratto: "(come preced. ..e richieste aggiuntive di volumi di prodotto non sopperibile con l'organico ordinario"), e che che dette ragioni sono risultate ..[effettive] ..dai testi.. T. e V.

    Le spese seguono la soccombenza..

    ..Firenze, 13/2/2013

    Il Giudice Maria Lorena Papait>>.
    www.chiellopozzoli.com/public/pdf/s...elli%20tyre.pdf
     
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  15. Fred822001
     
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    CITAZIONE (lucadel66 @ 27/2/2013, 01:32) 
    <<TRIBUNALE DI FIRENZE
    Sent. n.. del 13/2/13

    Il ricorrente impugna i contratti ..conclusi con la società di somministrazione A.. SpA ..nonostante nella parte espositiva del ricorso li indichi col termine "..di somministrazione", più proprio.. ai contratti tra utilizzatore e somministratore, aventi natura commerciale..

    La società ..sostiene che [ai sensi dello] art. 27 dlgs 276/3 ..i casi tassativi di instaurazione di un rapporto ..tra utilizzatore e lavoratore ..[ineriscono] al solo contratto di somministrazione (..tra somministratore e utilizzatore) [e] non invece al contratto ..tra somministratore e lavoratore.. ..Le ragioni [della] somministrazione [negli omonimi contratti] ..sono [indicate] ed ..effettive.

    La causa è istruita con i documenti prodotti.. e ..l'assunzione dei prova per testi circa l'effettività delle ragioni [della] ..somministrazione e viene ..decisa ..previo deposito di note autorizzate..

    Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

    Il ricorrente agisce ..nei confronti della ..Pirelli Tyre SpA sulla base dell'art. 27 cit.. ..La disposizione fa chiaro ed esclusivo riferimento al contratto di somministrazione ..tra somministratore e utilizzatore, di natura commerciale ..prevedendo ..che ..venga costituito un rapporto direttamente tra utilizzatore e lavoratore quando detto contratto sia ..al di fuori dei casi consentiti.. e quando non sia ..per iscritto e non contenga .."i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo..".

    ..Il ricorrente chiede [invece] la dichiarazione di nullità dei contratti ..[tra] lavoratore [e] ..somministratore, e non dei contratti di somministrazione ..tra somministratore e utilizzatore, cui (solo) si riferisce la disposizione de qua..

    Peraltro i contratti di somministrazione de quibus risultano conformi alla disciplina specifica dianzi richiamata [disciplina ex artt. 20 e 21 dlgs 276/3, che non prevede alcun obbligo di "specificazione" delle ragioni ..del termine ..come invece il dlgs 368/1], posto che ..[indicano] le ragioni previste per legge per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, tra l'altro non solo con il mero richiamo al caso di legge, ma ..con indicazioni di dettaglio (.."ragioni produttive ..punta di più intensa attività ..mercato congiunturale"; 2° contratto: "esigenze tecnico/organizzative ..riorganizzazione/incrementazione ..Minifabbrica Prodotto Finito; 3° contratto: "(come preced. ..e richieste aggiuntive di volumi di prodotto non sopperibile con l'organico ordinario"), e che che dette ragioni sono risultate ..[effettive] ..dai testi.. T. e V.

    Le spese seguono la soccombenza..

    ..Firenze, 13/2/2013

    Il Giudice Maria Lorena Papait>>.
    www.chiellopozzoli.com/public/pdf/s...elli%20tyre.pdf

    Penso di andare leggermente OT quindi se ci sono problemi cancello:
    siccome ho anche una causa ctd per mancanza indicazioni di dettaglio ex art.1 dlgs 368/2001, mi piacerebbe avere la vostra opinione in merito e vi chiedo:
    è giustificatrice dell'apposizione a termine la semplice dicitura "ragione produttive", lancio di nuovo prodotto", "incremento di produzione" OPPURE a queste diciture è necessario specificare nei fatti quale prodotto/i sono meta dei contratti?
     
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25 replies since 23/2/2013, 21:49   447 views
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