Appello alle poste

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  1. grisow92
     
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    Salve a tutti ho visto questo forum e l ho trovato interessante ... vorrei porvi alcune domande importanti ... allora prima di tutto ho fatto ricorso alle poste ma l avvocato mi ha dato notizia che l esito era negativo ma mi ha detto che si puo fare un appello pkk la risposta del giudice non ha dato piena negativita al ricorso e l avvocato mi ha detto che ho attenuanti per fare appello quindi si passa al secondo grado del ricorso ... cosa posso fare ?? come mi devo comportare ?? e quali conseguenze comportano ???
     
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  2. Fred822001
     
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    CITAZIONE (grisow92 @ 4/2/2013, 19:40) 
    Salve a tutti ho visto questo forum e l ho trovato interessante ... vorrei porvi alcune domande importanti ... allora prima di tutto ho fatto ricorso alle poste ma l avvocato mi ha dato notizia che l esito era negativo ma mi ha detto che si puo fare un appello pkk la risposta del giudice non ha dato piena negativita al ricorso e l avvocato mi ha detto che ho attenuanti per fare appello quindi si passa al secondo grado del ricorso ... cosa posso fare ?? come mi devo comportare ?? e quali conseguenze comportano ???

    Sarebbe una buona cosa sapere le motivazioni su cui si basa il ricorso di primo grado, l'art. del tuo contratto e il periodo...
     
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  3. grisow92
     
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    Ho lavorato nel periodo 2011 settembre-ottobre .... ai sensi dell art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368/2001
     
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  4. Fred822001
     
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    CITAZIONE (grisow92 @ 5/2/2013, 18:38) 
    Ho lavorato nel periodo 2011 settembre-ottobre .... ai sensi dell art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368/2001

    Sicuramente il tuo art. si baserà anche sulla percentuale del 15% di contigentamento (che sinceramente non so se stato superato nel 2011)... Se ti fai un giro, di cause perse o vinte con quell'articolo il forum è pieno... Purtroppo bisogna dire che ancora non c'è una via maestra nell'interpretazione della norma, quindi, ogni giudice lo interpreta a modo suo.
     
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  5. lucadel66
     
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    Non è una cattiva idea. Vista la parzialità dei giudici di merito, sarebbe bene fare "appello alle Poste".
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    citazione da
    www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=4722.30


    <<un mio amico ha avuto sentenza 1 grado a Roma III sez. con un contratto art. 2 del 2010 di 1 mese ed è stato rigettato la scorsa settimana. In pratica il giudice ha confermato il rispetto del 15% calcolato da Poste su tutti i dipendenti contestando duramente la tesi del suo avvocato per il calcolo limitatamente al settore postale, affermando che non è scritto da nessuna parte questa pretesa. La cosa più scandalosa è la vittoria di spese di Poste; e ora lui deve pagare tutte le spese! è la fine!!..>>.
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    Anche in ambito penale probabilmente non c'è scritto che "è fatto divieto di tirare le orecchie ai giudici". A questo punto potrei dettare legge anch'io. Scriverei che "le aziende che iniziano con la P. possono assumere a termine senza rispettare le clausole imperative previste dal contratto".

    È proprio il non scritto, l'inconfessabile vincolo clientelare tra legislatore e destinatario della norma, che maggiormente dovrebbe stimolare l'attenzione di un giudice. Invece è probabile che la raffigurazione scritta e figurata dell'equità nelle aule di giustizia valga più come promemoria per i suoi dispensatori, che come garanzia per i suoi postulanti.

    Comunque, ed invece, scrive il Giudice Paolo Coppola:

    <<LA CONVENUTA AVREBBE ..DOVUTO INDICARE NEL CONTRATTO ..NON SOLO CHE L’ASSUNZIONE ERA EFFETTUATA EX ART. 2, COMMA 1-BIS, MA ANCHE IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUMIBILI A TERMINE PER L’ANNO DI RIFERIMENTO ED IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUMENDI, GIUSTIFICANDO COSÌ LA RICORRENZA DELLA CAUSALE LEGITTIMA, OVVERO SPECIFICANDONE, EX ART. 1, COMMA 2, LE RAGIONI. OPINARE DIVERSAMENTE SIGNIFICA SVUOTARE COMPLETAMENTE DI SIGNIFICATO L’ART. 1, COMMA 2, NEL CASO DI SPECIE PERCHÉ LA RATIO DELLA DISPOSIZIONE INDICATA È PROPRIO CRISTALLIZZARE LE RAGIONI DELL’ASSUNZIONE IN UN DOCUMENTO ATTO A CONSENTIRNE LA VERIFICA (LA RATIO IN FORZA DELLA QUALE SI RICHIEDE L’INDICAZIONE PER ISCRITTO, ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE, DELLO SPECIFICO MOTIVO LEGITTIMANTE L’APPOSIZIONE DEL TERMINE, È STATA CORRETTAMENTE RINVENUTA, DALLA GIURISPRUDENZA, PROPRIO NELL’ESIGENZA DI CONSENTIRE IL RIGOROSO ESAME ANCHE GIURISDIZIONALE CIRCA LA REALE ESISTENZA SIN DALL’ORIGINE DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICANTI IL RICORSO A TALE ECCEZIONALE TIPO NEGOZIALE, ASSICURANDO AL CONTEMPO LA TRASPARENZA E L’IMMODIFICABILITÀ DELLE STESSE NEL CORSO DEL RAPPORTO..>>. (Trib. Napoli, sent. del 4/7/2012)

    Emerge, dunque, che alle omissioni legislative (che non specificano, ad uso della giurisprudenza più accidiosa, la necessità di limitare il calcolo dell'organico stabile da cui ricavare il numero dei contratti a termine sottoscrivibili nell'anno di riferimento all'organico addetto ai servizi postali intesi in senso stretto) se ne sono aggiunte di aziendali. Entrambi i fenomeni sono rimessi al tribunale ordinario esattamente per il motivo che sulla loro ambiguità appare radicato l'abuso. All'esito del vaglio giurisprudenziale di merito maggioritario, è giocoforza dubitare della terzietà dei magistrati e sospettare piuttosto l'esistenza di una trinità (solo in alcuni casi involontaria) tra essi e le controparti in causa.
     
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4 replies since 4/2/2013, 19:40   177 views
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