Impossibile integrare il ricorso in Cassazione con un nuovo atto che riporta i quesiti di diritto ma

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. turbolento68
     
    .

    User deleted


    Impossibile integrare il ricorso in Cassazione con un nuovo atto che riporta i quesiti di diritto mancanti

    Corte di Cassazione, sentenza n. 23757 del 14.11.2011
    La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.
     
    .
  2. gabrielnap
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (turbolento68 @ 28/11/2011, 19:23) 
    Impossibile integrare il ricorso in Cassazione con un nuovo atto che riporta i quesiti di diritto mancanti

    Corte di Cassazione, sentenza n. 23757 del 14.11.2011
    La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.

    molto interessante,
    quindi se nell'ipotesi di un ricorso che è già in atto se non è riportata la legge del collegato lavoro questi si appendono al tram, la stessa non si può integrare.
     
    .
  3. Bianca.C
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (turbolento68 @ 28/11/2011, 19:23) 
    Impossibile integrare il ricorso in Cassazione con un nuovo atto che riporta i quesiti di diritto mancanti

    Corte di Cassazione, sentenza n. 23757 del 14.11.2011
    La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.

    Se ho capito bene, riguarda l'integrazione di "nuove prove" nel ricorso, se fosse così è una cattiva notizia!
     
    .
  4. fabrizio17
     
    .

    User deleted


    Perchè sarebbe cattiva ?!?
     
    .
  5. Fred822001
     
    .

    User deleted


    Bisogna vedere se per "nuove prove" c'è anche la richiesta d'applicazione del collegato lavoro... Sapendo che la richiesta non è esclusiva del primo grado.
     
    .
  6. turbolento68
     
    .

    User deleted


    Si ma nel caso mio loro hanno ricorso in cassazione nel 2008 sono anche scaduti i termini per ripresentare il ricorso o sbaglio ?
     
    .
  7. giugiu73
     
    .

    User deleted


    quando presentò il mio ricorso in cassazione il mio avv mi disse che prima dell'udienza avrebbe presentato una memoria difensiva per vedere gli sviluppi in questi anni. cosa puoi mettere in questa memoria non so
     
    .
6 replies since 28/11/2011, 19:23   159 views
  Share  
.