ddl 1167 commento Galleano

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  1. renato733
     
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    SAMARAS STAI TRANQUILLO ,DICE CHE PRESUPPONE LA NON TRASFORMAZIONE,qui simao tutti per lo stesso motivo manteniamo la calma.
     
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  2. samaras
     
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    CITAZIONE (renato733 @ 30/3/2010, 09:53)
    SAMARAS STAI TRANQUILLO ,DICE CHE PRESUPPONE LA NON TRASFORMAZIONE,qui simao tutti per lo stesso motivo manteniamo la calma.

    OK RENATO UNO E INCAZZATO PER IL LAVORO E CI SONO PERSONE CHE SONO CONTENTI DI QUESTE COSE
    E UNO SKIFFO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
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  3. nadir.63
     
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    E infine il settimo comma.

    Secondo tale norma, sia il comma 5 (limitazione del risarcimento) che il comma 6 (riduzione ulteriore in presenza di graduatorie), che abbiamo sinora esaminato, sono applicabili a tutti i giudizi in corso ed il giudice fissa un termine per l’eventuale integrazione della domanda e le eventuali esigenze istruttorie finalizzate alla individuazione dei fatti utili all’applicazione dei criteri per la quantificazione tra il massimo ed il minimo del risarcimento.

    La norma, per tali incombenti, fa riferimento all’art. 421 del codice di procedura civile, che regola l’udienza di discussione del primo grado di giudizio. Se ne dovrebbe dedurre l’inapplicabilità ai gradi successivi, appello e Cassazione, ma l’art. 437 dispone che il Giudice di appello può ammettere nuovi mezzi di prova, anche di ufficio, ove li ritenga indispensabili ai fini del decidere. Vi è dunque il rischio che la nuova normativa venga ritenuta applicabile anche in grado di appello[27].



    Ciò potrebbe portare, tra l’altro, ad una paralisi del contenzioso in essere[28]. Tutti giudizi verrebbero infatti rinviati per l’espletamento dell’incombente, ovvero la verifica di tutti i parametri utili alla quantificazione[29].



    E’ dunque intenzione di questo studio, nei giudizi in corso, di insistere affinché il Giudice proceda a decidere con sentenza parziale la causa in merito alla conversione (con conseguente ordine di riassunzione) e decida, con separata ordinanza, che al causa prosegua per la quantificazione del risarcimento del danno, anche al fine, eventuale, di rimessione alla Corte costituzionale della norma.

    E’ però importante che tutti i legali si comportino allo stesso modo, per dimostrare la compattezza della classe forense giuslavorista in questo delicato momento.



    La norma, oltre che violare, come detto, l’art. 3 della costituzione, viola anche l’art. 111 costituzione sul giusto processo che recepisce i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’eguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un tribunale indipendente e, più in generale ad un equo processo.



    Trattasi di principi garantiti dall’art. 6, n. 2 del Trattato dell’Unione europea (al quale fa rinvio l’art, 46 del trattato sull’Unione) in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Cedu, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata Nizza il 7 dicembre 2000.



    Tali principi fanno attualmente parte dell’ordinamento giuridico comunitario - e, dunque, a maggior ragione di quello italiano - e devono essere rispettati dagli Stati membri per effetto del loro recepimento da parte del Trattato di Lisbona, ratificato da parte dell’Italia con la legge n. 103/2008 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.



    In termini più semplici, la parte che agisce in giudizio non può vedersi cambiare le norme che regolano il diritto azionato avanti al Giudice nel corso del processo, salve ovviamente le situazione di necessità che, come si è visto, nella specie sicuramente non ricorrono.



     
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  4. nadir.63
     
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    [27] In tal caso, nel giudizio di Cassazione il Giudice di legittimità dovrebbe prendere atto della nuova normativa e rimettere nuovamente alla Corte di appello per gli incombenti previsti dalla nuova normativa.

    [28] E non si esclude che questo possa essere uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

    (29 ) I criteri indicati nell’originario art. 8 della legge 604 del 1966 sono: (1) il numero dei lavoratori occupati nell’azienda, (2) le dimensioni dell’impresa, (3) l’anzianità di servizio del lavoratore, (4) il comportamento e le condizioni delle parti. Ora l’art. 32, comma 3, del collegato (di cui si dirà oltre) aggiunge (5) le condizioni del datore di lavoro, (6) la situazione del mercato del lavoro locale, (7) il comportamento delle parti, anche prima del licenziamento e, infine (8), degli elementi e dei parametri eventualmente fissati nei contratti collettivi di lavoro e nel contrato di lavoro certificato ai sensi del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 (v. infra).
     
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  5. Rerenegade
     
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    Insomma cosa ne sarà di me che ho iniziato l'iter dopo quattro anni :( con un contratto vincente e sono in attesa del 1 grado?
    Per favore qualcuno che sa mi risponda...non dormo la notte..

    Edited by Rerenegade - 30/3/2010, 14:43
     
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  6. gabbiano34
     
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    scusa renato.
    quando c'è una sentenza della cassazione su un dato fatto, quella decisione non deve essere applicata PER FORZA a tutti i casi uguali pendenti?
    Io ho art.24 e in udienza è stata presentata la sentenza di cassazione che intima l'assunzione a tempo indet. per un caso uguale al mio.
    Perchè il giudice non ne ha tenuto conto?
    Non era obbligato a seguire quella sentenza?
    Il mio avvocato dice che è a discrezione del giudice accettare o no la cassazione presentata.
    In questo caso che si può fare? Così vuol dire che, secondo il giudice che ti tocca, sei assunto ooppure no, e dov'è il diritto della legge uguale per tutti?
     
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  7. brokentoy
     
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    quindi alla fine potrebbe riguardare anche il reintegro??? sta cosa io nn l'ho capitaaaaa!
     
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  8. professore59
     
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    CITAZIONE (gabbiano34 @ 30/3/2010, 12:14)
    scusa renato.
    quando c'è una sentenza della cassazione su un dato fatto, quella decisione non deve essere applicata PER FORZA a tutti i casi uguali pendenti?
    Io ho art.24 e in udienza è stata presentata la sentenza di cassazione che intima l'assunzione a tempo indet. per un caso uguale al mio.
    Perchè il giudice non ne ha tenuto conto?
    Non era obbligato a seguire quella sentenza?
    Il mio avvocato dice che è a discrezione del giudice accettare o no la cassazione presentata.
    In questo caso che si può fare? Così vuol dire che, secondo il giudice che ti tocca, sei assunto ooppure no, e dov'è il diritto della legge uguale per tutti?

    A tutte le domande ha gia risposto il tuo legale.Purtroppo ogni testa e' tribunale
    CITAZIONE (brokentoy @ 30/3/2010, 18:38)
    quindi alla fine potrebbe riguardare anche il reintegro??? sta cosa io nn l'ho capitaaaaa!

    Non tocca il reintegro ma,con questo governo aspettiamoci sempre qualcosa dietro l'angolo
     
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  9. brokentoy
     
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    assolutamente vero!
     
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  10. sporting76
     
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    con questo governo...ogni giorno ce sta una sorpresa!!!
     
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  11. fabrizio17
     
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    Difatti, se possibile, quello che avrei fatto io è mandare il tutto alla CE, a chiara denuncia di quello che succede in italia in questo momento.
     
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25 replies since 30/3/2010, 07:39   918 views
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